(Testo unico imposte sui redditi-art. 163)
                              ART. 163 
          Strumenti finanziari emessi da soggetti vigilati 
(articolo  2,  comma  22,  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148;
articolo 9, decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) 
 
1. Ai proventi degli strumenti finanziari  rilevanti  in  materia  di
adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle
discipline prudenziali nazionali,  emessi  da  intermediari  vigilati
dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'IVASS e  diversi  da
azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale  di  cui  alla
parte I, titolo II, capo II, sezione IV del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione di cui al decreto  legislativo  24  marzo
2025, n. 33. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari  sono
in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito  del
soggetto emittente; resta ferma l'applicazione degli articoli  105  e
118, comma 15. La presente disposizione si  applica  con  riferimento
agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011. 
2. I  maggiori  o  minori  valori  che  derivano  dall'attuazione  di
specifiche  previsioni  contrattuali  che  governano  gli   strumenti
finanziari,  diversi  da   azioni   e   titoli   similari,   con   le
caratteristiche indicate al comma 3 non  concorrono  alla  formazione
del reddito imponibile  degli  emittenti  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle societa' e del valore della produzione netta. 
3. Ai fini del comma 2, gli strumenti finanziari devono presentare le
seguenti caratteristiche: 
a) gli strumenti sono  stati  emessi  e  il  corrispettivo  e'  stato
integralmente versato; 
b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati  ne'  dalla
societa' emittente ne' da societa' da essa controllate o nelle  quali
essa detenga almeno il 20  per  cento  dei  diritti  di  voto  o  del
capitale; 
c)  l'acquisto  degli  strumenti  non  e'   stato   finanziato,   ne'
direttamente ne' indirettamente, dalla societa' emittente; 
d)  nell'ordine  di  distribuzione   delle   somme   ricavate   dalla
liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso  rango,  o  un
rango  superiore,  rispetto  alle  azioni  e  sono  subordinati  alla
soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori; 
e)  gli  strumenti  non  sono   oggetto   di   alcuna   disposizione,
contrattuale  o  di  altra  natura,  che  ne  migliori  il  grado  di
subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di  risoluzione,
assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione; 
f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non
prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente; 
g)  gli  strumenti  non  possono  essere  rimborsati  o  riacquistati
dall'emittente prima di cinque anni dalla data di emissione; 
h) se le disposizioni che governano gli  strumenti  includono  una  o
piu' opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto,  l'opzione  puo'
essere esercitata unicamente dall'emittente; 
i)  le  disposizioni  che  governano  gli  strumenti  non  contengono
indicazioni, ne' esplicite ne' implicite, che gli  strumenti  saranno
rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che  l'emittente
intende  rimborsarli,  anche  anticipatamente,  o  riacquistarli,  ad
eccezione dei seguenti casi: 
1) liquidazione della societa'; 
2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti; 
l) le disposizioni che  governano  gli  strumenti  prevedono  che  la
societa' emittente abbia  la  piena  discrezionalita',  in  qualsiasi
momento, di annullare le distribuzioni relative  agli  strumenti.  Le
distribuzioni annullate non sono cumulabili  e  l'annullamento  delle
distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza  da  parte  della
societa' emittente; 
m)  le  disposizioni  che  governano   gli   strumenti   prescrivono,
alternativamente,  che  al  verificarsi  di  un  determinato   evento
connesso al livello di patrimonializzazione della societa': 
1) il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente
o temporanea; 
2) gli strumenti siano convertiti in azioni; 
3) si attivi un meccanismo che produca effetti equivalenti  a  quelli
di cui ai numeri 1) e 2). 
4. Le disposizioni del comma 2 si  applicano  a  condizione  che  gli
emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari di cui al
comma 3 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
in cui e' avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza,  nella
relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori  che
ai sensi del comma 2  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito
imponibile degli emittenti ai fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa' e del valore della produzione netta al  fine  di  consentire
l'accertamento della conformita' dell'operazione con le  disposizioni
dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
5. Il comma 22-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148 resta abrogato; per gli strumenti finanziari di cui  al  comma
22 del citato articolo 2, emessi nei periodi di imposta precedenti  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, gli obblighi di indicazione di cui al comma 4  si
considerano assolti  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
periodo d'imposta in corso alla data del 1°maggio 2019.