ART. 163
Strumenti finanziari emessi da soggetti vigilati
(articolo 2, comma 22, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
articolo 9, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)
1. Ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di
adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle
discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati
dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'IVASS e diversi da
azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui alla
parte I, titolo II, capo II, sezione IV del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono
in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del
soggetto emittente; resta ferma l'applicazione degli articoli 105 e
118, comma 15. La presente disposizione si applica con riferimento
agli strumenti finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011.
2. I maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di
specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti
finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con le
caratteristiche indicate al comma 3 non concorrono alla formazione
del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul
reddito delle societa' e del valore della produzione netta.
3. Ai fini del comma 2, gli strumenti finanziari devono presentare le
seguenti caratteristiche:
a) gli strumenti sono stati emessi e il corrispettivo e' stato
integralmente versato;
b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati ne' dalla
societa' emittente ne' da societa' da essa controllate o nelle quali
essa detenga almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del
capitale;
c) l'acquisto degli strumenti non e' stato finanziato, ne'
direttamente ne' indirettamente, dalla societa' emittente;
d) nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla
liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso rango, o un
rango superiore, rispetto alle azioni e sono subordinati alla
soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;
e) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione,
contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di
subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione,
assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;
f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non
prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente;
g) gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati
dall'emittente prima di cinque anni dalla data di emissione;
h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o
piu' opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto, l'opzione puo'
essere esercitata unicamente dall'emittente;
i) le disposizioni che governano gli strumenti non contengono
indicazioni, ne' esplicite ne' implicite, che gli strumenti saranno
rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che l'emittente
intende rimborsarli, anche anticipatamente, o riacquistarli, ad
eccezione dei seguenti casi:
1) liquidazione della societa';
2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti;
l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono che la
societa' emittente abbia la piena discrezionalita', in qualsiasi
momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti. Le
distribuzioni annullate non sono cumulabili e l'annullamento delle
distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza da parte della
societa' emittente;
m) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono,
alternativamente, che al verificarsi di un determinato evento
connesso al livello di patrimonializzazione della societa':
1) il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente
o temporanea;
2) gli strumenti siano convertiti in azioni;
3) si attivi un meccanismo che produca effetti equivalenti a quelli
di cui ai numeri 1) e 2).
4. Le disposizioni del comma 2 si applicano a condizione che gli
emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari di cui al
comma 3 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
in cui e' avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza, nella
relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che
ai sensi del comma 2 non concorrono alla formazione del reddito
imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle
societa' e del valore della produzione netta al fine di consentire
l'accertamento della conformita' dell'operazione con le disposizioni
dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Il comma 22-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148 resta abrogato; per gli strumenti finanziari di cui al comma
22 del citato articolo 2, emessi nei periodi di imposta precedenti a
quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, gli obblighi di indicazione di cui al comma 4 si
considerano assolti nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta in corso alla data del 1°maggio 2019.