(Testo unico imposte sui redditi-art. 164)
                              ART. 164 
Disposizioni relative alla derivazione rafforzata per i soggetti  che
            applicano i principi contabili internazionali 
     (articolo 1, commi 60 e 61, legge 24 dicembre 2007, n. 244) 
 
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di  coordinamento
delle norme contenute nell'articolo 1, commi 58 e 59 della  legge  24
dicembre 2007, n. 244. In particolare, il decreto deve prevedere: 
a) i criteri per  evitare  che  la  valenza  ai  fini  fiscali  delle
qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni  adottate  in
base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali
di cui al citato  regolamento  (CE)  n.  1606/2002  determini  doppia
deduzione o nessuna deduzione di componenti  negativi  ovvero  doppia
tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi; 
b) i criteri per la rilevazione e  il  trattamento  ai  fini  fiscali
delle transazioni che  vedano  coinvolti  soggetti  che  redigono  il
bilancio di  esercizio  in  base  ai  richiamati  principi  contabili
internazionali e  soggetti  che  redigono  il  bilancio  in  base  ai
principi contabili nazionali; 
c) i criteri di coordinamento dei principi  contabili  internazionali
in materia di aggregazioni aziendali con  la  disciplina  fiscale  in
materia di operazioni straordinarie, anche ai  fini  del  trattamento
dei costi di aggregazione; 
d)  i  criteri  per   il   coordinamento   dei   principi   contabili
internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale; 
e) i criteri di coordinamento dei principi  contabili  internazionali
in materia di cancellazione delle attivita' e passivita' dal bilancio
con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni; 
f) i criteri di  coordinamento  con  le  disposizioni  contenute  nel
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e negli articoli  165  e
167  del  presente  testo  unico,  con  particolare   riguardo   alle
disposizioni relative alla prima applicazione dei principi  contabili
internazionali; 
g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali  dei
costi imputabili, in base ai  principi  contabili  internazionali,  a
diretta riduzione del patrimonio netto; 
h) i criteri di coordinamento  per  il  trattamento  delle  spese  di
ricerca e sviluppo; 
i) i criteri per consentire la continuita' dei valori da assumere  ai
sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 58 della  legge
24 dicembre 2007, n. 244, con quelli assunti nei  precedenti  periodi
di imposta. 
2. Le disposizioni recate dall'articolo  1,  commi  58  e  59,  primo
periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e  dal  comma  1  del
presente articolo si applicano  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al  31  dicembre  2007.  Per  i  periodi
d'imposta  precedenti,   sono   fatti   salvi   gli   effetti   sulla
determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla
base   della   corretta   applicazione   dei    principi    contabili
internazionali, purche' coerenti con quelli  che  sarebbero  derivati
dall'applicazione delle disposizioni introdotte  dal  predetto  comma
58.