ART. 164
Disposizioni relative alla derivazione rafforzata per i soggetti che
applicano i principi contabili internazionali
(articolo 1, commi 60 e 61, legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento
delle norme contenute nell'articolo 1, commi 58 e 59 della legge 24
dicembre 2007, n. 244. In particolare, il decreto deve prevedere:
a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle
qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in
base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali
di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia
deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia
tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;
b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali
delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il
bilancio di esercizio in base ai richiamati principi contabili
internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili nazionali;
c) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali
in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in
materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento
dei costi di aggregazione;
d) i criteri per il coordinamento dei principi contabili
internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;
e) i criteri di coordinamento dei principi contabili internazionali
in materia di cancellazione delle attivita' e passivita' dal bilancio
con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;
f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e negli articoli 165 e
167 del presente testo unico, con particolare riguardo alle
disposizioni relative alla prima applicazione dei principi contabili
internazionali;
g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei
costi imputabili, in base ai principi contabili internazionali, a
diretta riduzione del patrimonio netto;
h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di
ricerca e sviluppo;
i) i criteri per consentire la continuita' dei valori da assumere ai
sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 58 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, con quelli assunti nei precedenti periodi
di imposta.
2. Le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 58 e 59, primo
periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dal comma 1 del
presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi
d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla
determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla
base della corretta applicazione dei principi contabili
internazionali, purche' coerenti con quelli che sarebbero derivati
dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal predetto comma
58.