ART. 166
Disposizioni relative alla derivazione rafforzata per i soggetti che
applicano i principi contabili nazionali e coordinamento della
disciplina in materia di IRES e IRAP con le modifiche alla disciplina
del bilancio introdotte dal decreto legislativo n. 139 del 2015
(articolo 13-bis, commi 4, 9 e 11, decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
19)
1. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai
componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B)
dell'articolo 2425 del codice civile va inteso come riferito ai
medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e
negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di
azienda o di rami di azienda.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali, le disposizioni contenute nell'articolo
108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo
vigente prima del 1° marzo 2017, continuano ad applicarsi in
relazione alle spese sostenute fino all'esercizio in corso al 31
dicembre 2015.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate
in attuazione dell'articolo 164, comma 1, nel rispetto dei criteri
ivi indicati, nonche' dell'articolo 165, comma 1.