(Testo unico imposte sui redditi-art. 166)
                              ART. 166 
Disposizioni relative alla derivazione rafforzata per i soggetti  che
applicano  i  principi  contabili  nazionali  e  coordinamento  della
disciplina in materia di IRES e IRAP con le modifiche alla disciplina
   del bilancio introdotte dal decreto legislativo n. 139 del 2015 
(articolo 13-bis, commi 4, 9 e 11, decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
                                 19) 
 
1. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale  ai
componenti  positivi  o  negativi  di  cui  alle  lettere  A)  e   B)
dell'articolo 2425 del codice  civile  va  inteso  come  riferito  ai
medesimi componenti  assunti  al  netto  dei  componenti  positivi  e
negativi  di  natura  straordinaria  derivanti  da  trasferimenti  di
azienda o di rami di azienda. 
2. Per i soggetti che  redigono  il  bilancio  in  base  ai  principi
contabili internazionali,  le  disposizioni  contenute  nell'articolo
108, comma 3, ultimo periodo, del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  nel  testo
vigente  prima  del  1°  marzo  2017,  continuano  ad  applicarsi  in
relazione alle spese sostenute fino  all'esercizio  in  corso  al  31
dicembre 2015. 
3. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze
sono adottate le disposizioni di revisione delle disposizioni emanate
in attuazione dell'articolo 164, comma 1, nel  rispetto  dei  criteri
ivi indicati, nonche' dell'articolo 165, comma 1.