(Testo unico imposte sui redditi-art. 167)
                              ART. 167 
Disposizioni  di  coordinamento  per  la  determinazione  della  base
   imponibile dell'IRES e dell'IRAP (principi contabili nazionali) 
(articolo 4, comma 7-quinquies, decreto legislativo 28 febbraio 2005,
                               n. 38) 
 
1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   provvede,   ove
necessario, entro centocinquanta giorni dalla data di approvazione  o
aggiornamento dei principi contabili di cui all'articolo 9-bis, comma
1, del decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  a  emanare
eventuali disposizioni di coordinamento per la  determinazione  della
base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.