ART. 168
Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi
relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati
nell'esercizio di imprese, arti e professioni
(articolo 164 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917)
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di
trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati
nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della
determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se
rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere
a), b) e c):
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto,
alle autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma
1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai
ciclomotori e motocicli destinati a essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti a uso pubblico;
b) nella misura del 20 per cento relativamente alle autovetture e
autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato
decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il
cui utilizzo e' diverso da quello indicato alla lettera a), numero
1). Tale percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e
professioni in forma individuale, la deducibilita' e' ammessa, nella
misura del 20 per cento, limitatamente a un solo veicolo; se
l'attivita' e' svolta da societa' semplici e da associazioni di cui
all'articolo 5, la deducibilita' e' consentita soltanto per un
veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte
del costo di acquisizione che eccede euro 18.075,99 per le
autovetture e gli autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli, euro
2.065,83 per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede
i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione
finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che
eccede euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro
774,69 per i motocicli, euro 413,17 per i ciclomotori. Nel caso di
esercizio delle predette attivita' svolte da societa' semplici e
associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono
riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con
riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o
di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati,
tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi
nell'anno precedente, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in
Italy. I predetti limiti di euro 18.075,99 e di euro 3.615,20 sono
elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli
autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;
c) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo
ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
2. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella
misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte
di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori
finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto
dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze
e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione
esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e
quello complessivamente effettuato.
4. Ai fini della applicazione dell'articolo 111, comma 12, il costo
dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti
rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di
ammortamento.