(Testo unico imposte sui redditi-art. 168)
                              ART. 168 
Limiti di deduzione delle spese e  degli  altri  componenti  negativi
relativi  a  taluni  mezzi  di   trasporto   a   motore,   utilizzati
            nell'esercizio di imprese, arti e professioni 
(articolo 164 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n.917) 
 
1. Le spese e gli altri componenti  negativi  relativi  ai  mezzi  di
trasporto  a  motore  indicati  nel  presente  articolo,   utilizzati
nell'esercizio  di  imprese,  arti  e  professioni,  ai  fini   della
determinazione  dei  relativi  redditi  sono   deducibili   solo   se
rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere
a), b) e c): 
a) per l'intero ammontare relativamente: 
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni  da  diporto,
alle autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma
1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai
ciclomotori e motocicli destinati a essere utilizzati  esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa; 
2) ai veicoli adibiti a uso pubblico; 
b) nella misura del 20 per cento  relativamente  alle  autovetture  e
autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54  del  citato
decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori  e  motocicli  il
cui utilizzo e' diverso da quello indicato alla  lettera  a),  numero
1). Tale percentuale e'  elevata  all'80  per  cento  per  i  veicoli
utilizzati  dai  soggetti  esercenti  attivita'  di  agenzia   o   di
rappresentanza  di  commercio.  Nel  caso  di  esercizio  di  arti  e
professioni in forma individuale, la deducibilita' e' ammessa,  nella
misura del  20  per  cento,  limitatamente  a  un  solo  veicolo;  se
l'attivita' e' svolta da societa' semplici e da associazioni  di  cui
all'articolo 5,  la  deducibilita'  e'  consentita  soltanto  per  un
veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto:  della  parte
del  costo  di  acquisizione  che  eccede  euro  18.075,99   per   le
autovetture e gli autocaravan, euro 4.131,66 per  i  motocicli,  euro
2.065,83   per   i    ciclomotori;    dell'ammontare    dei    canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede
i limiti indicati, se i beni medesimi sono  utilizzati  in  locazione
finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio  che
eccede euro 3.615,20 per  le  autovetture  e  gli  autocaravan,  euro
774,69 per i motocicli, euro 413,17 per i ciclomotori.  Nel  caso  di
esercizio delle predette attivita'  svolte  da  societa'  semplici  e
associazioni di cui al citato articolo  5,  i  suddetti  limiti  sono
riferiti a ciascun socio o associato.  I  limiti  predetti,  che  con
riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria  o
di noleggio vanno  ragguagliati  ad  anno,  possono  essere  variati,
tenendo anche  conto  delle  variazioni  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo per  le  famiglie  di  operai  e  di  impiegati  verificatesi
nell'anno precedente, con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con il Ministro delle  imprese  e  del  made  in
Italy. I predetti limiti di euro 18.075,99 e di  euro  3.615,20  sono
elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro  5.164,57  per  gli
autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio; 
c) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso  promiscuo
ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. 
2. Le spese per carburante per  autotrazione  sono  deducibili  nella
misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante  carte
di credito, carte di debito o carte  prepagate  emesse  da  operatori
finanziari   soggetti   all'obbligo   di    comunicazione    previsto
dall'articolo 7,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 
3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze
e le minusvalenze  patrimoniali  rilevano  nella  stessa  proporzione
esistente tra l'ammontare  dell'ammortamento  fiscalmente  dedotto  e
quello complessivamente effettuato. 
4. Ai fini della applicazione dell'articolo 111, comma 12,  il  costo
dei beni di cui  al  comma  1,  lettera  b),  si  assume  nei  limiti
rilevanti  ai  fini  della  deduzione   delle   relative   quote   di
ammortamento.