ART. 169
Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni
(articolo 5, legge 28 dicembre 2001, n. 448)
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle
minusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), per i
titoli, le quote o i diritti negoziati o non negoziati in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti
alla data del 1° gennaio di ciascun anno, puo' essere assunto, in
luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale data,
a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del
medesimo anno, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
secondo quanto disposto dal presente articolo. Per i titoli, le quote
o i diritti non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione il valore normale e' pari alla frazione
del patrimonio netto della societa', associazione o ente, determinato
sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo
64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti
all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel
registro dei revisori legali. Per i titoli, le quote o i diritti
negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione, il valore normale alla data del 1° gennaio e'
determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), con
riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 21 per cento ed
e' versata, con le modalita' previste dagli articoli 3, commi da 1 a
3 e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e
18 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui
al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, entro il 30 novembre di
ciascun anno.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino al massimo di
tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30
novembre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti
gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale; la
perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della
perizia e al codice fiscale della societa' periziata, nonche' alle
ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione
finanziaria. In ogni caso la redazione e il giuramento della perizia
devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre di ciascun
anno.
5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per conto della
stessa societa' o ente nel quale la partecipazione e' posseduta, la
relativa spesa e' deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro successivi. Se
la relazione giurata di stima e' predisposta per conto di tutti o di
alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1°
gennaio di ogni anno, la relativa spesa e' portata in aumento del
valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo
effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di
acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai
sensi dell'articolo 77, comma 6.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati
regolamentati, per i quali il contribuente si e' avvalso della
facolta' di cui al comma 1, gli intermediari abilitati
all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 306
e 307, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o
del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia,
unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa
e al codice fiscale della societa' periziata.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai fini
della determinazione, ai sensi dell'articolo 77, comma 3, delle
plusvalenze e minusvalenze realizzate da societa' ed enti commerciali
di cui all'articolo 82, comma 1, lettera d), privi di stabile
organizzazione nel territorio dello Stato.