(Testo unico imposte sui redditi-art. 169)
                              ART. 169 
      Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni 
            (articolo 5, legge 28 dicembre 2001, n. 448) 
 
1. Agli  effetti  della  determinazione  delle  plusvalenze  e  delle
minusvalenze di cui all'articolo 76, comma 1, lettere d) ed e), per i
titoli, le quote o i diritti negoziati o  non  negoziati  in  mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di  negoziazione,  posseduti
alla data del 1° gennaio di ciascun anno,  puo'  essere  assunto,  in
luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale a tale  data,
a condizione che lo stesso sia assoggettato, entro il 30 novembre del
medesimo anno, a un'imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi
secondo quanto disposto dal presente articolo. Per i titoli, le quote
o i diritti non negoziati  in  mercati  regolamentati  o  in  sistemi
multilaterali di negoziazione il valore normale e' pari alla frazione
del patrimonio netto della societa', associazione o ente, determinato
sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo
64 del codice di  procedura  civile,  redatta  da  soggetti  iscritti
all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili  o  nel
registro dei revisori legali. Per i titoli,  le  quote  o  i  diritti
negoziati in mercati regolamentati  o  in  sistemi  multilaterali  di
negoziazione,  il  valore  normale  alla  data  del  1°  gennaio   e'
determinato ai sensi  dell'articolo  9,  comma  4,  lettera  a),  con
riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente. 
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 21 per cento ed
e' versata, con le modalita' previste dagli articoli 3, commi da 1  a
3 e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13,  14  e
18 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione  di  cui
al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, entro il 30 novembre  di
ciascun anno. 
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino  al  massimo  di
tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30
novembre. Sull'importo delle rate successive alla prima  sono  dovuti
gli interessi nella  misura  del  3  per  cento  annuo,  da  versarsi
contestualmente a ciascuna rata. 
4. Il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale;  la
perizia,  unitamente  ai  dati  identificativi  dell'estensore  della
perizia e al codice fiscale della societa'  periziata,  nonche'  alle
ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati  dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta  dell'Amministrazione
finanziaria. In ogni caso la redazione e il giuramento della  perizia
devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre di  ciascun
anno. 
5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta  per  conto  della
stessa societa' o ente nel quale la partecipazione e'  posseduta,  la
relativa spesa e' deducibile dal reddito d'impresa in quote  costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro successivi. Se
la relazione giurata di stima e' predisposta per conto di tutti o  di
alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla  data  del  1°
gennaio di ogni anno, la relativa spesa e'  portata  in  aumento  del
valore di acquisto  della  partecipazione  in  proporzione  al  costo
effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori. 
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale  valore  di
acquisto non consente il realizzo  di  minusvalenze  utilizzabili  ai
sensi dell'articolo 77, comma 6. 
7. Per i titoli, le quote o  i  diritti  non  negoziati  nei  mercati
regolamentati, per i  quali  il  contribuente  si  e'  avvalso  della
facolta'  di   cui   al   comma   1,   gli   intermediari   abilitati
all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli  306
e 307, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o
del valore di acquisto, soltanto se prima della  realizzazione  delle
plusvalenze  e  delle  minusvalenze  ricevono  copia  della  perizia,
unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa
e al codice fiscale della societa' periziata. 
8. Le disposizioni del presente articolo non  si  applicano  ai  fini
della determinazione, ai  sensi  dell'articolo  77,  comma  3,  delle
plusvalenze e minusvalenze realizzate da societa' ed enti commerciali
di cui all'articolo  82,  comma  1,  lettera  d),  privi  di  stabile
organizzazione nel territorio dello Stato.