ARTICOLO 2 Requisiti di carattere generale 1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari della Comunita': a) i prodotti interamente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo. 2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Egitto: a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Egitto in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Egitto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.