(Protocollo 4-art. 3)
                             ARTICOLO 3 
 
                   Cumulo bilaterale dell'origine 
 
1. I materiali originari della Comunita' incorporati in  un  prodotto
ottenuto in Egitto si  considerano  materiali  originari  dell'Egitto
anche qualora non siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni
sufficienti,  purche'  siano   stati   oggetto   di   lavorazioni   o
trasformazioni che vanno al di la' di quelle  previste  dall'articolo
              7, paragrafo 1, del presente protocollo. 
   2. I materiali originari dell'Egitto incorporati  in  un  prodotto
ottenuto nella Comunita' si  considerano  materiali  originari  della
Comunita' anche qualora non siano  stati  oggetto  di  lavorazioni  o
trasformazioni  sufficienti,   purche'   siano   stati   oggetto   di
lavorazioni o trasformazioni che vanno al di la' di  quelle  previste
dall'articolo 7, paragrafo 1 del presente protocollo.