(Protocollo 4-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
 
                    Cumulo diagonale dell'origine 
 
1. Fatte salve le disposizioni dei  paragrafi  2  e  3,  i  materiali
originari dell'Algeria, di Cipro, di Israele,  della  Giordania,  del
Libano, di Malta, del Marocco,  della  Siria,  della  Tunisia,  della
Turchia, *della Cisgiordania o della striscia di Gaza ai sensi  degli
accordi tra la Comunita' e l'Egitto e detti paesi, incorporati in  un
prodotto  ottenuto  nella  Comunita'  o  in  Egitto,  si  considerano
originari della Comunita' o dell'Egitto. Non e' necessario a tal fine
che  tali  materiali   siano   stati   oggetto   di   lavorazioni   o
                     trasformazioni sufficienti. 
   2.  I  prodotti  ai  quali  e'  stato  riconosciuto  il  carattere
originario a norma del paragrafo 1 continuano ad  essere  considerati
prodotti originari della Comunita' o  dell'Egitto  unicamente  se  il
valore aggiunto nella Comunita' o in  Egitto  supera  il  valore  dei
materiali utilizzati originari di uno qualsiasi degli altri paesi  di
cui al paragrafo 1. In caso contrario, detti prodotti si  considerano
originari del paese di cui al paragrafo 1 del quale sono originari  i
materiali  utilizzati  con  il  valore  superiore.  Ai   fini   della
determinazione  dell'origine  non  si  tiene  conto   dei   materiali
originari degli altri paesi di cui al  paragrafo  1  che  sono  stati
oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunita' o
in Egitto. 
   3. Il cumulo di cui al presente articolo si puo' applicare solo se
ai materiali utilizzati e' stato riconosciuto il carattere originario
mediante l'applicazione di norme d'origine  identiche  a  quelle  del
presente  protocollo.  La  Comunita'   e   l'Egitto   si   comunicano
reciprocamente, tramite  la  Commissione  europea,  i  termini  degli
accordi conclusi con gli altri paesi di  cui  al  paragrafo  1  e  le
corrispondenti norme di origine. 
   4. Una volta soddisfatti i requisiti di  cui  al  paragrafo  3,  e
sempreche' sia stata fissata una data per l'entrata in  vigore  delle
presenti disposizioni, ciascuna delle Parti adempie i propri obblighi
in termini di notifica e di informazione.