ARTICOLO 4 Cumulo diagonale dell'origine 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari dell'Algeria, di Cipro, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Siria, della Tunisia, della Turchia, *della Cisgiordania o della striscia di Gaza ai sensi degli accordi tra la Comunita' e l'Egitto e detti paesi, incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunita' o in Egitto, si considerano originari della Comunita' o dell'Egitto. Non e' necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. I prodotti ai quali e' stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originari della Comunita' o dell'Egitto unicamente se il valore aggiunto nella Comunita' o in Egitto supera il valore dei materiali utilizzati originari di uno qualsiasi degli altri paesi di cui al paragrafo 1. In caso contrario, detti prodotti si considerano originari del paese di cui al paragrafo 1 del quale sono originari i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originari degli altri paesi di cui al paragrafo 1 che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunita' o in Egitto. 3. Il cumulo di cui al presente articolo si puo' applicare solo se ai materiali utilizzati e' stato riconosciuto il carattere originario mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo. La Comunita' e l'Egitto si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli altri paesi di cui al paragrafo 1 e le corrispondenti norme di origine. 4. Una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, e sempreche' sia stata fissata una data per l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ciascuna delle Parti adempie i propri obblighi in termini di notifica e di informazione.