(Protocollo 4-art. 5)
                             ARTICOLO 5 
 
                    Prodotti interamente ottenuti 
 
1. Si considerano "interamente ottenuti" nella Comunita' o in Egitto: 
 
a) i prodotti minerari estratti dal  loro  suolo  o  dal  loro  fondo
   marino; 
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; 
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; 
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; 
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; 
f) i prodotti della pesca marittima e  altri  prodotti  estratti  dal
   mare, al di fuori  delle  acque  territoriali  della  Comunita'  e
   dell'Egitto, con le loro navi; 
g) i  prodotti  ottenuti  a   bordo   delle   loro   navi   officina,
   esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); 
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e  possano
   servire soltanto al  recupero  delle  materie  prime,  compresi  i
   pneumatici usati che possono servire solo per la  rigenerazione  o
   essere utilizzati come cascami; 
i) gli scarti e i residui provenienti  da  operazioni  manifatturiere
   ivi effettuate; 
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di  fuori
   delle  loro  acque  territoriali,  purche'  esse  abbiano  diritti
   esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; 
k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui
   alle lettere da a) a j). 
 
   2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di  cui
al paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei  confronti
delle navi e delle navi officina: 
 
a) che sono immatricolate o registrate  in  uno  Stato  membro  della
   Comunita' o in Egitto, 
b) che battono  bandiera  di  uno  Stato  membro  della  Comunita'  o
   dell'Egitto, 
c) che appartengono, in misura non inferiore al 50%, a  cittadini  di
   Stati membri della Comunita' o dell'Egitto, o ad una  societa'  la
   cui sede principale e' situata in uno di tali  Stati,  di  cui  il
   dirigente  o  i  dirigenti,  il  presidente   del   consiglio   di
   amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri  ditali
   consigli  sono  cittadini  di  Stati  membri  della  Comunita'   o
   dell'Egitto e di cui, inoltre, per quanto riguarda la societa'  di
   persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno meta' del
   capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o cittadini  di
   detti Stati; 
d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di  Stati
   membri della Comunita' o dell'Egitto; 
e) e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%,  di  cittadini
   di Stati membri della Comunita' o dell'Egitto.