(Protocollo 4-art. 7)
                             ARTICOLO 7 
 
             Lavorazioni o trasformazioni insufficienti 
 
1.  Fatto  salvo  il  disposto  del  paragrafo  2,   si   considerano
insufficienti a conferire il carattere originario,  indipendentemente
dal rispetto o  meno  dei  requisiti  dell'articolo  6,  le  seguenti
                    lavorazioni o trasformazioni: 
 
a) le manipolazioni destinate ad  assicurare  la  conservazione  come
   tali dei  prodotti  durante  il  loro  trasporto  e  magazzinaggio
   (ventilazione,    spanditura,    essiccazione,     refrigerazione,
   immersione in acqua  salata,  solforata  o  addizionata  di  altre
   sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); 
b) le  semplici  operazioni  di  spolveratura,  vaglio   o   cernita,
   selezione,   classificazione,   assortimento   (ivi   inclusa   la
   composizione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura,
   riduzione in pezzi; 
 
 
c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione 
      di confezioni; 
  ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, 
      borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, 
      su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condi- 
      zionamento; 
 
d) l'apposizione  di  marchi,  etichette  o  altri   analoghi   segni
   distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; 
e) la semplice miscela di prodotti anche di  specie  diverse,  quando
   uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni
   fissate nel  presente  protocollo  per  poter  essere  considerati
   originari della Comunita' o dell'Egitto; 
f) il semplice  assemblaggio  di  parti  allo  scopo  di  formare  un
   prodotto completo; 
g) il cumulo di due o piu' operazioni di cui nelle lettere  da  a)  a
   f); 
h) la macellazione degli animali. 
 
   2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui e' stato
sottoposto  un  determinato   prodotto   debba   essere   considerata
insufficiente ai sensi del paragrafo  1,  si  tiene  complessivamente
conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunita' o in Egitto  su
quel prodotto.