(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 64)
 
                               Art. 64 
 
 
           Disponibilita', onere e valutazione della prova 
 
    1. Spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che
siano  nella  loro  disponibilita'  riguardanti  i  fatti   posti   a
fondamento delle domande e delle eccezioni. 
    2. Salvi i casi previsti dalla legge, il  giudice  deve  porre  a
fondamento della decisione le prove proposte dalle  parti  nonche'  i
fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite. 
    3. Il giudice  amministrativo  puo'  disporre,  anche  d'ufficio,
l'acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere
che siano nella disponibilita' della pubblica amministrazione. 
    4. Il giudice deve valutare le  prove  secondo  il  suo  prudente
apprezzamento e puo' desumere argomenti di  prova  dal  comportamento
tenuto dalle parti nel corso del processo.