(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 65)
                               Art. 65 
 
 
               Istruttoria presidenziale e collegiale 
 
    1. Il presidente della sezione o un magistrato  da  lui  delegato
adotta, su istanza motivata di parte, i provvedimenti  necessari  per
assicurare la completezza dell'istruttoria. 
    2. Quando l'istruttoria e' disposta dal collegio, questo provvede
con ordinanza con la quale e' contestualmente fissata la  data  della
successiva udienza di trattazione del  ricorso.  La  decisione  sulla
consulenza tecnica e  sulla  verificazione  e'  sempre  adottata  dal
collegio. 
    3.  Ove  l'amministrazione   non   provveda   al   deposito   del
provvedimento impugnato e degli altri atti ai sensi dell'articolo 46,
il presidente o un magistrato da  lui  delegato  ovvero  il  collegio
ordina, anche su istanza di parte,  l'esibizione  degli  atti  e  dei
documenti nel termine e nei modi opportuni.