(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 66)
                               Art. 66 
 
 
                            Verificazione 
 
    1. Il collegio, quando dispone la  verificazione,  con  ordinanza
individua l'organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa
un termine per il suo compimento e per il  deposito  della  relazione
conclusiva. Il capo dell'organismo verificatore, o il suo delegato se
il giudice ha autorizzato la delega, e' responsabile  del  compimento
di tutte le operazioni. 
    2.  L'ordinanza  e'  comunicata  dalla  segreteria  all'organismo
verificatore. 
    3. Con l'ordinanza di cui al comma 1 il  collegio  puo'  disporre
che venga corrisposto all'organismo verificatore, o al suo  delegato,
un anticipo sul compenso. 
    4. Terminata la verificazione, su istanza  dell'organismo  o  del
suo 
    delegato,  il  presidente  liquida  con   decreto   il   compenso
complessivamente 
    spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di
una delle 
    parti. Si applicano le tariffe stabilite  dalle  disposizioni  in
materia  di  spese  di  giustizia,  ovvero,  se   inferiori,   quelle
eventualmente   stabilite   per   i   servizi   resi   dall'organismo
verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio  il  Collegio
regola definitivamente il relativo onere.