Art. 68 Termini e modalita' dell'istruttoria 1. Il presidente o il magistrato delegato, ovvero il collegio, nell'ammettere i mezzi istruttori stabiliscono i termini da osservare e ne determinano il luogo e il modo dell'assunzione applicando, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. 2. Per l'assunzione fuori udienza dei mezzi di prova e' delegato uno dei componenti del collegio, il quale procede con l'assistenza del segretario che redige i relativi verbali. Il segretario comunica alle parti almeno cinque giorni prima il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni. 3. Se il mezzo istruttorio deve essere eseguito fuori dal territorio della Repubblica, la richiesta e' formulata mediante rogatoria o per delega al console competente, ai sensi dell'articolo 204 del codice di procedura civile. 4. Il segretario comunica alle parti l'avviso che l'istruttoria disposta e' stata eseguita e che i relativi atti sono presso la segreteria a loro disposizione.
Nota all'art. 68 - Si riporta il testo dell'articolo 204 cod.proc.civ.: «Art. 204. Rogatorie alle autorita' estere e ai consoli italiani. Le rogatorie dei giudici italiani alle autorita' estere per l'esecuzione di provvedimenti istruttori sono trasmesse per via diplomatica. Quando la rogatoria riguarda cittadini italiani residenti all'estero, il giudice istruttore delega il console competente, che provvede a norma della legge consolare. Per l'assunzione dei mezzi di prova e la prosecuzione del giudizio, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti negli ultimi tre commi dell'articolo precedente.».