(Allegato 2)
                                                           ALLEGATO 2 
 
                                                   (art. 10, comma 1) 
Requisiti e specifiche tecniche degli impianti  alimentati  da  fonti
      rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi nazionali 
 
1. Per gli impianti che utilizzano biomasse ovvero bioliquidi per  la
produzione di energia termica ai  fini  dell'accesso  agli  incentivi
statali, a decorrere da un anno dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto legislativo, sono richiesti i seguenti requisiti: 
a) efficienza di conversione non inferiore all'85%; 
b) rispetto  dei  criteri  e  dei  requisiti  tecnici  stabiliti  dal
provvedimento  di  cui  all'articolo  290,  comma  4,   del   decreto
legislativo n. 152 del 2006. 
2. Per le biomasse utilizzate in forma di pellet o  cippato  ai  fini
dell'accesso agli incentivi statali, a decorrere  da  un  anno  dalla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,  e'
richiesta la conformita' alle classi di qualita'  A1  e  A2  indicate
nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN  14961-  4  per  il
cippato. 
3. Per le pompe di calore, a decorrere da  un  anno  dall'entrata  in
vigore del decreto di  cui  al  comma  1,  l'accesso  agli  incentivi
statali di ogni natura e' consentito a  condizione  che  la  predette
pompe di calore soddisfino i seguenti requisiti: 
a) per le pompe di calore elettriche il coefficiente  di  prestazione
(COP)  e,  qualora  l'apparecchio  fornisca  anche  il  servizio   di
climatizzazione  estiva,  l'indice  di  efficienza  energetica  (EER)
devono essere almeno pari ai valori indicati per  l'anno  2010  nelle
tabelle  di  cui  all'allegato  1,  paragrafi  1  e  2  del   decreto
ministeriale 6 agosto 2009, cosi' come vigente alla data  di  entrata
in vigore del presente  decreto  legislativo.  La  prestazione  delle
pompe  deve  essere  misurata  in  conformita'  alla  norma  UNI   EN
14511:2008. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare
a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella; 
b) per le pompe di calore a gas il coefficiente di prestazione  (COP)
deve essere almeno pari ai valori  indicati  per  l'anno  2010  nella
tabella di cui all'allegato 1, paragrafo 3, del decreto  ministeriale
6 agosto 2009, cosi' come vigente alla data di entrata in vigore  del
presente decreto legislativo. Qualora l'apparecchio fornisca anche il
servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica
(EER) deve essere almeno pari  ai  pertinenti  a  0,6  per  tutte  le
tipologie.  La  prestazione  delle  pompe  deve  essere  misurata  in
conformita' alle seguenti norme, restando fermo che al momento  della
prova le pompe di calore devono  funzionare  a  pieno  regime,  nelle
condizioni sopra indicate: 
- UNI EN 12309-2:2008: per quanto riguarda le pompe di calore  a  gas
ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.); 
- UNI EN 14511: 2008 per quanto riguarda le pompe di calore a  gas  a
motore endotermico; 
- Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci  una  norma
specifica, si procede in base alla UNI EN 14511: 2008, utilizzando il
rapporto di trasformazione primario - elettrico = 0,4. 
c) per le pompe di calore dedicate  alla  sola  produzione  di  acqua
calda sanitaria e' richiesto un COP > 2,6 misurato secondo  la  norma
EN 16147 e successivo recepimento da parte degli organismi  nazionali
di normazione; 
d) qualora siano installate pompe  di  calore  elettriche  dotate  di
variatore di velocita' (inverter), i  pertinenti  valori  di  cui  al
presente comma sono ridotti del 5 per cento. 
4. Per il solare fotovoltaico, l'accesso agli  incentivi  statali  di
ogni natura e' consentito, a decorrere  da  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, a condizione che: 
a) i componenti e gli impianti  siano  realizzati  nel  rispetto  dei
requisiti  tecnici  minimi  stabiliti  nei  provvedimenti  recanti  i
criteri di incentivazione; 
b) a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del presente decreto
i moduli siano garantiti per almeno 10 anni; 
5. Per il solare termico, l'accesso agli incentivi  statali  di  ogni
natura e' consentito, a decorrere da un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, a condizione che: 
a) i pannelli solari e  i  bollitori  impiegati  sono  garantiti  per
almeno cinque anni; 
b) gli  accessori  e  i  componenti  elettrici  ed  elettronici  sono
garantiti almeno due anni; 
c) i pannelli solari presentano un'attestazione di  conformita'  alle
norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976  che  e'  stata  rilasciata  da  un
laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e  UNI  EN
12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti  nazionali  di
normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione; 
d) l'installazione dell'impianto e' stata eseguita in conformita'  ai
manuali di installazione dei principali componenti; 
e) per il  solare  termico  a  concentrazione,  in  deroga  a  quanto
previsto alla lettera c) e fino alla  emanazione  di  norme  tecniche
UNI, la certificazione UNI e' sostituita da  un'approvazione  tecnica
da parte dell'ENEA. 
6. Fermo restando il punto 5, per il solare termico,  l'accesso  agli
incentivi statali di ogni natura e' consentito, a condizione  che,  a
decorrere da due anni dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto
legislativo, i pannelli siano dotati di certificazione solar keymark. 
7. Il rispetto delle norme tecniche di cui ai punti  1,  2,  3  e  4,
lettera  a),  e'  comprovato  tramite  attestazione   rilasciata   da
laboratori accreditati da organismi  di  accreditamento  appartenenti
allo European Co-operation for  Accreditation  (EA),  o  che  abbiano
stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA.  Tale  attestazione
deve essere accompagnata da dichiarazione  del  produttore  circa  la
corrispondenza dei prodotti immessi in commercio con  quelli  oggetto
della suddetta attestazione.