(CODICE CIVILE-art. 102)
                              Art. 102. 
 
               (Persone che possono fare opposizione). 
 
  I  genitori  e,  in  mancanza  loro,  gli  altri  ascendenti  e   i
collaterali  entro  il  terzo  grado  possono  fare  opposizione   al
matrimonio dei loro parenti per qualunque causa  che  osti  alla  sua
celebrazione. 
 
  Se uno degli sposi e' soggetto a tutela o a  cura,  il  diritto  di
fare opposizione compete anche al tutore o al curatore. 
 
  Il diritto di opposizione compete anche al  coniuge  della  persona
che vuole contrarre un altro matrimonio. 
 
  Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art.  89,  il
diritto di opposizione spetta anche, se il precedente  matrimonio  fu
sciolto, ai parenti del precedente marito  e,  se  il  matrimonio  fu
dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto
e ai parenti di lui. 
 
  Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione  al  matrimonio,
se sa che vi osta un impedimento o  se  gli  consta  l'infermita'  di
mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'eta',
non possa essere promossa l'interdizione.