(CODICE CIVILE-art. 103)
                              Art. 103. 
 
                       (Atto di opposizione). 
 
  L'atto di opposizione deve dichiarare la qualita'  che  attribuisce
all'opponente il diritto  di  farla,  le  cause  dell'opposizione,  e
contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il  tribunale
nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio. 
 
  L'atto deve essere notificato  nella  forma  della  citazione  agli
sposi e all'ufficiale dello stato civile  del  comune  nel  quale  il
matrimonio deve essere celebrato.