(CODICE CIVILE-art. 104)
                              Art. 104. 
 
                     (Effetti dell'opposizione). 
 
  L'opposizione fatta da chi ne ha facolta', per causa ammessa  dalla
legge, sospende  la  celebrazione  del  matrimonio  sino  a  che  con
sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione. 
 
  Se  l'opposizione  e'  respinta,  l'opponente,  che  non   sia   un
ascendente  o  il  pubblico  ministero,  puo'  essere  condannato  al
risarcimento dei danni.