(Convenzione - art. 76)
                            Articolo 76. 
                       Depositari dei trattati 
 
  1. La designazione del depositario di un trattato puo' essere fatta
dagli Stati che hanno preso parte  ai  negoziati,  sia  nel  trattato
stesso, che in qualsiasi altro modo. Il depositario puo' essere uno o
diversi Stati, una organizzazione  internazionale  o  il  funzionario
amministrativo piu' elevato in grado dell'organizzazione stessa. 
  2. Le funzioni del  depositario  di  un  trattato  hanno  carattere
internazionale   ed   il   depositario   deve    essere    imparziale
nell'esercizio delle sue funzioni. In particolare, il  fatto  che  un
trattato non sia entrato in vigore tra alcune delle parti  o  che  vi
sia  stata  divergenza  tra  uno  Stato  ed  il   depositario   circa
l'esercizio delle funzioni di quest'ultimo non deve influire su  tale
obbligo.