(Convenzione - art. 79)
                            Articolo 79. 
Correzione degli errori contenuti nei testi o nelle copie certificate
                        conformi dei trattati 
 
  1. Se, dopo l'autenticazione del testo di un  trattato,  gli  Stati
firmatari e gli Stati contraenti constatano  di  comune  accordo  che
tale testo contiene un errore, si procede alla correzione dell'errore
in questione in uno dei modi seguenti, a meno che  i  predetti  Stati
non decidano di correggerlo altrimenti: 
    a) correzione del testo  nel  senso  dovuto  a  parafatura  della
correzione da parte di rappresentanti debitamente autorizzati; 
    b) stesura di uno  strumento  o  scambio  di  strumenti  ove  sia
registrata la correzione che si e' convenuto di apportare al testo; 
    c) stesura di un testo corretto dell'intero trattato seguendo  la
stessa procedura usata per il testo originario. 
  2. Quando  si  tratti  di  un  trattato  per  il  quale  esista  un
depositario, quest'ultimo notifica agli Stati firmatari ed agli Stati
contraenti  l'errore  e  la   proposta   relativa   alla   correzione
dell'errore stesso e fissa un periodo di  tempo  convenuto  entro  il
quale possano essere sollevate obiezioni  alla  correzione  proposta.
Se, allo spirare di detto periodo: 
    a) non  e'  stata  sollevata  alcuna  obiezione,  il  depositario
apporta la correzione al testo e la sigla, redige un processo verbale
di rettifica del testo e ne trasmette copia alle parti e  agli  Stati
qualificati a divenire parti del trattato; 
    b) una obiezione e' stata sollevata, il depositario  la  comunica
agli Stati firmatari e agli Stati contraenti. 
  3. Le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano del pari  quando
un testo sia stato autenticato in due o piu'  lingue  ed  esista  una
discordanza che gli Stati firmatari e gli Stati contraenti convengano
debba essere corretta. 
  4. Il testo corretto sostituisce, all'inizio, il  testo  errato,  a
meno che gli Stati firmatari e  gli  Stati  contraenti  non  decidano
altrimenti. 
  5. La correzione del testo di un trattato che sia stato  registrato
viene notificata al Segretariato  dell'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite. 
  6. Quando  venga  rilevato  un  errore  in  una  copia  certificata
conforme di un trattato, il depositario redige un processo verbale di
rettifica e ne trasmette copia agli  Stati  firmatari  e  agli  Stati
contraenti.