(Convenzione - art. 80)
                            Articolo 80. 
             Registrazione e pubblicazione dei trattati 
 
  1. Dopo la loro entrata in vigore, i trattati vengono trasmessi  al
Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite perche' siano, a
seconda dei casi, registrati, classificati o iscritti ali repertorio,
nonche' pubblicati. 
  2. La designazione  di  un  depositario  autorizza  quest'ultimo  a
compiere gli atti di cui al paragrafo precedente.