(Regolamento - art. 100)
                              Art. 100 
 
  1.  -  Il  termine  previsto  in  conformita'  all'art.  22   della
Costituzione  dell'Organizzazione  per  formulare  il  rifiuto  o  le
riserve e' di nove mesi a partire dalla data di  notifica,  da  parte
del  Direttore  generale,   dell'avvenuta   adozione   del   presente
Regolamento da parte dell'Assemblea mondiale della sanita'. 
  2. -  Uno  Stato  puo',  mediante  notifica  rivolta  al  Direttore
generale, elevare tale periodo a diciotto mesi per quanto riguarda  i
propri territori d'oltremare o lontani per  i  quali  esso  abbia  la
responsabilita' della condotta dei rapporti internazionali. 
  3. - Ogni rifiuto o riserva ricevuti dal Direttore generale dopo la
scadenza del periodo indicato al paragrafo 1 o  al  paragrafo  2  del
presente articolo, a seconda dei casi, e' senza effetto.