(Regolamento - art. 101)
                              Art. 101 
 
  1.  -  Allorche'  uno  Stato  formula  una  riserva   al   presente
Regolamento, essa e' valida solo se accettata dall'Assemblea mondiale
della sanita'. Il presente Regolamento entra in vigore nei  confronti
di  tale  Stato  solo  quando  tale  riserva   e'   stata   accettata
dall'Assemblea o, se l'Assemblea vi si e' opposta, per il  fatto  che
essa  e'  sostanzialmente  contraria  al  carattere  e  ai  fini  del
Regolamento, allorche' detta riserva e' stata ritirata. 
  2. - Un rifiuto parziale del presente Regolamento, equivale ad  una
riserva. 
  3. - L'Assemblea mondiale della sanita' puo' porre, come condizione
alla propria accettazione di una riserva, l'obbligo, per lo Stato che
la formula, di continuare a mantenere uno  o  piu'  impegni  relativi
alla suddetta riserva e che erano stati precedentemente  assunti  dal
suddetto Stato in virtu' di Convenzioni, Regolamenti e Accordi  dello
stesso tipo di quelli indicati all'art. 99. 
  4. - Se uno Stato formula una riserva,  considerata  dall'Assemblea
mondiale della sanita' come non sostanzialmente in contrasto con  uno
o  piu'  obblighi  accettati  dal  suddetto  Stato  in  virtu'  delle
Convenzioni, dei Regolamenti, e degli  Accordi  della  stessa  natura
indicati all'art. 99, l'Assemblea puo' accettare tale  riserva  senza
richiedere allo Stato, come condizione di accettazione, di impegnarsi
come previsto dal paragrafo 3 del presente articolo. 
  5. - Se l'Assemblea mondiale della sanita' si oppone ad una riserva
ed essa non viene ritirata, il  presente  Regolamento  non  entra  in
vigore nei confronti dello Stato che ha formulato  tale  riserva.  Le
Convenzioni,  i  Regolamenti  e  gli  Accordi  della  stessa  natura,
indicati dall'art. 99 e di cui tale Stato e' gia' parte, continuano a
restare in vigore per quanto lo concerne.