(Regolamento - art. 103)
                              Art. 103 
 
  1. - Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1971. 
  2. - Ogni Stato che divenga membro  dell'Organizzazione  dopo  tale
data  e  che  non  sia  gia'  parte  del  presente  Regolamento  puo'
notificare il proprio rifiuto o le proprie riserve  in  relazione  ad
esso e cio' entro il termine di tre mesi a partire dalla data in  cui
tale  Stato  diviene  membro  dell'Organizzazione.  Fatte  salve   le
disposizioni dell'art. 101, e tranne che  nel  caso  di  rifiuto,  il
presente Regolamento entra in vigore nei confronti di tale Stato allo
scadere del periodo summenzionato.