Art. 103 1. - Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1971. 2. - Ogni Stato che divenga membro dell'Organizzazione dopo tale data e che non sia gia' parte del presente Regolamento puo' notificare il proprio rifiuto o le proprie riserve in relazione ad esso e cio' entro il termine di tre mesi a partire dalla data in cui tale Stato diviene membro dell'Organizzazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 101, e tranne che nel caso di rifiuto, il presente Regolamento entra in vigore nei confronti di tale Stato allo scadere del periodo summenzionato.