(Regolamento - art. 104)
                              Art. 104 
 
  1. - Gli Stati non membri dell'Organizzazione, ma che sono parti di
Convenzioni, Regolamenti  o  Accordi  della  stessa  natura  indicati
dall'art. 99, o ai  quali  il  Direttore  generale  abbia  notificato
l'adozione del presente Regolamento da parte dell'Assemblea  mondiale
della  sanita',  possono  divenire  parti  di  esso  notificando   al
Direttore  generale  la  propria   accettazione.   Fatte   salve   le
disposizioni dell'art. 101, tale accettazione decorre dalla  data  di
entrata in vigore del presente Regolamento o,  se  tale  accettazione
viene notificata dopo tale  data,  tre  mesi  dopo  il  giorno  della
ricezione da parte del Direttore generale di detta notifica. 
  2. - Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento,  gli  art.
23, 33, 62, 63 e 64 della  Costituzione  dell'Organizzazione  trovano
applicazione nei confronti degli Stati non membri dell'Organizzazione
che divengono parti di detto Regolamento. 
  3. - Gli Stati non membri dell'Organizzazione, ma che sono divenuti
parti del presente Regolamento, possono in qualsiasi momento ritirare
la propria partecipazione al suddetto Regolamento mediante  notifica,
indirizzata al Direttore generale; tale ritiro decorre sei mesi  dopo
la ricezione della suddetta notifica. Lo Stato  che  si  e'  ritirato
applica nuovamente, a partire da quel momento, le disposizioni  delle
Convenzioni, dei Regolamenti o Accordi della stessa  natura  indicati
all'art. 99 e dei quali il suddetto Stato era precedentemente parte.