(Regolamento - art. 106)
                              Art. 106 
 
  1. - Ogni questione o controversia relativa  all'interpretazione  o
all'applicazione del presente Regolamento o di qualsiasi  Regolamento
aggiuntivo puo'  essere  sottoposta,  da  parte  di  qualsiasi  Stato
interessato, al Direttore generale che tentera' allora  di  risolvere
la questione o la controversia. In mancanza di  una  composizione  il
Direttore generale, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi
Stato interessato, sottopone la questione o la controversia all'esame
del Comitato o di altro organo competente dell'Organizzazione. 
  2. - Ogni Stato interessato ha il diritto di  essere  rappresentato
davanti a tale comitato o a tale altro organo. 
  3. - Ogni controversia che non sia  stata  risolta  mediante  detta
procedura puo', a  richiesta,  essere  portata,  da  qualsiasi  Stato
interessato, davanti alla Corte internazionale di giustizia  per  una
decisione.