(Regolamento - art. 99)
                               Art. 99 
 
  1. - Fatte salve le disposizioni dell'art. 101 e le eccezioni sotto
specificate, il presente Regolamento sostituisce,  nei  rapporti  tra
gli Stati ai quali si applica  e  nei  rapporti  tra  detti  Stati  e
l'Organizzazione,  le  disposizioni   delle   Convenzioni   sanitarie
internazionali,  dei  Regolamenti  sanitari  internazionali  e  degli
accordi della stessa natura di seguito indicati: 
    a) Convenzione sanitaria internazionale, firmata a  Parigi  il  3
dicembre 1903; 
    b) Convenzione sanitaria panamericana, firmata a Washington il 14
ottobre 1905; 
    c) Convenzione sanitaria internazionale, firmata a Parigi  il  17
gennaio 1912; 
    d) Convenzione sanitaria internazionale, firmata a Parigi  il  21
giugno 1926; 
    e) Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea,
firmata all'Aja il 12 aprile 1933; 
    f)  Accordo  internazionale  relativo   alla   soppressione   dei
certificati di sanita', firmato a Parigi il 22 dicembre 1934; 
    g) Accordo internazionale relativo alla  soppressione  dei  visti
consolari sui certificati di sanita', firmato a Parigi il 22 dicembre
1934; 
    h) Convenzione relativa alla modifica della Convenzione sanitaria
internazionale del 21 giugno 1926, firmata a  Parigi  il  31  ottobre
1938; 
    i) Convenzione sanitaria internazionale del 1944 che modifica  la
Convenzione del 21 giugno 1926, aperta alla firma il 15 dicembre 1944
a Washington; 
    j) Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione  aerea
del 1944 a modifica della Convenzione del 12 aprile 1933, aperta alla
firma il 15 dicembre 1944 a Washington; 
    k) Protocollo del 23 aprile 1946  di  proroga  della  Convenzione
sanitaria internazionale del 1944, firmato a Washington; 
    l) Protocollo del 23 aprile 1946  di  proroga  della  Convenzione
sanitaria internazionale per la navigazione aerea del 1944, firmato a
Washington; 
    m) Regolamento sanitario internazionale del  1951  e  Regolamenti
aggiuntivi del 1955, 1956, 1960, 1963 e 1965. 
  2. - Il Codice sanitario  panamericano,  firmato  all'Avana  il  14
novembre 1924, resta in vigore ad eccezione degli art. 2, 9, 10,  11,
da 16 a 53, 61 e 62, per i quali si  applicano  le  disposizioni  del
paragrafo 1 del presente articolo.