(Accordo - art. 53)
                             Articolo 53 
                Ratifica, accettazione, approvazione 
   1. Il presente Accordo e' soggetto alla  ratifica,all'accettazione
o all'approvazione dei Governi firmatari secondo  la  loro  procedura
costituzionale. 
   2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione  o  di  approvazione
saranno depositati presso il Depositario non oltre  il  30  settembre
1993.  Tuttavia  il  Consiglio  istituito   ai   sensi   dell'Accordo
internazionale del 1986 sul cacao, o il Consiglio istituito ai  sensi
del  presente  Accordo  potranno  concedere  un  termine  ai  governi
firmatari che non hanno potuto depositare il loro strumento  in  tale
data. 
   3. Ciascun Governo che deposita  uno  strumento  di  ratifica,  di
accettazione o di approvazione indica, al momento del deposito, se e'
Membro esportatore o Membro importatore.