(Accordo - art. 54)
                             Articolo 54 
                              Adesione 
   1.Il presente Accordo e' aperto all'adesione del Governo  di  ogni
Stato alle condizioni stabilite dal Consiglio. 
   2. Il Consiglio istituito ai sensi dell'Accordo internazionale del
1986 sul cacao puo', in attesa dell'entrata in  vigore  del  presente
Accordo, stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1  del  presente
articolo, con riserva di conferma da parte del Consiglio istituito ai
sensi del presente Accordo. 
   3. Nel stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 del  presente
articolo, il  Consiglio  determina  in  quale  annesso  del  presente
Accordo debba figurare lo Stato che aderisce al presente Accordo,  se
non e' gia' riportato in uno qualunque di detti annessi. 
   4. L'adesione ha  luogo  con  il  deposito  di  uno  strumento  di
adesione presso il depositario.