Articolo 55 Notifica di applicazione a titolo provvisorio 1. Un Governo firmatario che ha intenzione di ratificare, di accettare o di approvare il presente Accordo o un Governo per il quale le condizioni di adesione sono stabilite dal Consiglio, ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento puo' in qualunque momento notificare al depositario che, in conformita' con la sua procedura costituzionale e/o le sue leggi e regolamenti nazionali, esso applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore in conformita' con l'articolo 56, oppure , se gia' e' in vigore, ad una data specificata. Ogni Governo che effettua questa notifica dichiara, nel momento in cui la effettua, se sara' Membro esportatore o Membro importatore. 2. Un Governo che ha notificato, secondo il paragrafo 1 del presente articolo, che applichera' il presente Accordo alla sua entrata in vigore, oppure ad una data specificata, diviene da questo momento Membro in via provvisoria. Esso rimane Membro a titolo provvisorio fino alla data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.