(Accordo - art. 55)
                             Articolo 55 
            Notifica di applicazione a titolo provvisorio 
   1. Un Governo firmatario  che  ha  intenzione  di  ratificare,  di
accettare o di approvare il presente Accordo  o  un  Governo  per  il
quale le condizioni di adesione sono stabilite dal Consiglio, ma  che
non ha ancora potuto depositare il suo strumento  puo'  in  qualunque
momento notificare al depositario che,  in  conformita'  con  la  sua
procedura costituzionale e/o le sue leggi  e  regolamenti  nazionali,
esso applichera' il presente  Accordo  a  titolo  provvisorio  quando
entrera' in vigore in conformita' con l'articolo 56, oppure , se gia'
e' in vigore, ad una data  specificata.  Ogni  Governo  che  effettua
questa notifica dichiara, nel momento in cui la  effettua,  se  sara'
Membro esportatore o Membro importatore. 
   2. Un Governo che  ha  notificato,  secondo  il  paragrafo  1  del
presente articolo, che  applichera'  il  presente  Accordo  alla  sua
entrata in vigore, oppure ad una data specificata, diviene da  questo
momento Membro in  via  provvisoria.  Esso  rimane  Membro  a  titolo
provvisorio fino alla data di deposito del suo strumento di ratifica,
di accettazione, di approvazione o di adesione.