(Accordo - art. 56)
                             Articolo 56 
                          Entrata in vigore 
1. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo  definitivo  il  1
ottobre 1993 o a qualunque  data  successiva,  se  a  questa  data  i
Governi   che   rappresentano   almeno   cinque   paesi   esportatori
raggruppanti almeno l'80 % delle esportazioni totali  dei  paesi  che
figurano  all'annesso  A,  e  i  Governi  che   rappresentano   paesi
importatori, raggruppanti almeno il 60 %  delle  importazioni  totali
come indicato all'annesso B, hanno depositato  i  loro  strumenti  di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di  adesione  presso  il
depositario. Esso entrera' in vigore a titolo definitivo dopo  essere
entrato in vigore a titolo provvisorio, non appena le percentuali  di
cui sopra saranno state ottenute a seguito del deposito di  strumenti
di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 
2. Se  il  presente  Accordo  non  e'  entrato  in  vigore  a  titolo
definitivo  secondo  il  paragrafo  1  del  presente  articolo,  esso
entrera' in vigore a titolo provvisorio il 1 ottobre 1993 se a questa
data i Governi che rappresentano  almeno  cinque  paesi  esportatori,
raggruppanti almeno l'80 % delle esportazioni totali  dei  paesi  che
figurano  all'annesso  A,  ed  i  Governi  che  rappresentano   paesi
importatori raggruppanti almeno il 60  %  delle  importazioni  totali
come indicate nell'annesso B, hanno depositato i  loro  strumenti  di
ratifica, di accettazione, di approvazione  o  di  adesione  o  hanno
notificato al depositario che applicheranno  il  presente  Accordo  a
titolo provvisorio quando entrera' in vigore. Questi Governi  saranno
Membri in via provvisoria. 
3. Se le condizioni d'entrata in vigore di cui al paragrafo  1  o  al
paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte  prima  del  1
ottobre  1993,  il  Segretario  generale  dell'Organizzazione   delle
Nazioni Unite  convochera'  non  appena  lo  riterra'  possibile  una
riunione dei governi che hanno depositato strumenti di  ratifica,  di
accettazione, di approvazione o di adesione o che avranno  notificato
al  depositario  che  applicheranno  il  presente  Accordo   in   via
provvisoria. Questi governi potranno decidere di dare effetto tra  di
loro al presente  Accordo  a  titolo  provvisorio  o  definitivo,  in
totalita' o in parte, alla data che stabiliranno o di  adottare  ogni
altra   disposizione   che   riterranno   necessaria.   Tuttavia   le
disposizioni economiche del presente Accordo  relative  al  piano  di
gestione della produzione non entreranno  in  vigore  a  meno  che  i
Governi  che   rappresentano   almeno   cinque   paesi   esportatori,
raggruppanti almeno l'80 % delle esportazioni totali  dei  paesi  che
figurano nell'annesso A, non abbiano depositato i loro  strumenti  di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di  adesione  o  abbiano
notificato al depositario che applicheranno  il  presente  Accordo  a
titolo provvisorio quando entrera' in vigore. 
4. Per ogni Governo a nome del quale uno strumento  di  ratifica,  di
accettazione, di  approvazione  o  di  adesione  o  una  notifica  di
applicazione a titolo provvisorio sia stato depositato dopo l'entrata
in vigore del presente Accordo secondo il paragrafo 1, il paragrafo 2
o il paragrafo 3 del presente articolo, lo strumento  o  la  notifica
avra' effetto alla data del deposito per quanto concerne la  notifica
di applicazione a titolo provvisorio,  secondo  le  disposizioni  del
paragrafo 1 dell'articolo 55.