(Accordo - art. 58)
                             Articolo 58 
                               Recesso 
1. In  qualunque  momento  dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente
Accordo, ogni Membro puo' recedere dal presente  Accordo  notificando
per iscritto  il  suo  recesso  al  Depositario.  Il  Membro  informa
immediatamente il Consiglio riguardo alla sua decisione. 
2. Il recesso ha effetto 90 giorni dopo aver ricevuto la notifica  da
parte del depositario. Se a seguito di un recesso il numero di membri
e' insufficiente a soddisfare le condizioni previste al  paragrafo  1
dell'articolo 56 per l'entrata in vigore  del  presente  Accordo,  il
Consiglio si riunisce in  sessione  straordinaria  per  esaminare  la
situazione ed adottare gli appropriati provvedimenti.