(Accordo - art. 59)
                             Articolo 59 
                             Esclusione 
Se il Consiglio conclude, a seguito delle disposizioni del  paragrafo
3 dell'articolo 48 che un Membro trasgredisce agli obblighi  che  gli
sono imposti dal presente Accordo e se determina inoltre  che  questa
trasgressione  ostacola  fortemente  il  funzionamento  del  presente
Accordo, esso puo', con un  voto  speciale  escludere  questo  Membro
dall'Organizzazione.  Il  Consiglio  notifica  immediatamente  questa
esclusione  al  Depositario.  Novanta  giorni  dopo  la  data   della
decisione  del  Consiglio,  i  Membri  cessano   di   essere   Membri
dell'Organizzazione.