(Accordo - art. 60)
                             Articolo 60 
      Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione 
In caso di recesso o di esclusione di un Membro, il Consiglio procede
alla liquidazione dei conti di questo Membro. 
L'Organizzazione conserva gli importi gia' versati da  questo  Membro
che e'  inoltre  tenuto  a  pagare  ogni  importo  dovuto  alla  data
effettiva del recesso o dell'esclusione; tuttavia, nel  caso  di  una
Parte contraente che non puo' accettare un  emendamento  e  che,  per
questo fatto cessa di partecipare al presente Accordo in  virtu'  del
paragrafo 2 dell'articolo 62, il Consiglio puo'  liquidare  il  conto
nel modo che ritiene equo.