(Accordo - art. 61)
                             Articolo 61 
                       Durata, proroga e fine 
1. Il presente Accordo rimane in vigore fino  alla  fine  del  quinto
anno completo del cacao successivo alla sua entrata in vigore, a meno
che non sia prorogato in applicazione del paragrafo  3  del  presente
articolo o che non vi sia  posto  fine  prima,  in  applicazione  del
paragrafo 4 del presente articolo. 
2. Per tutto il tempo che l'Accordo e' in vigore, il  Consiglio  puo'
con un voto speciale, decidere che sara' oggetto di  nuovi  negoziati
affinche' il nuovo accordo negoziato possa  entrare  in  vigore  alla
fine del quinto anno del cacao di cui al  paragrafo  1  del  presente
articolo o alla fine di ogni periodo di proroga decisa dal  Consiglio
secondo il paragrafo 3 del presente articolo. 
3. Il Consiglio puo', con un voto  speciale,  prorogare  il  presente
Accordo nella sua totalita' o in parte per due periodi non  superiori
ognuno a due anni del cacao. Il Consiglio notifica questa proroga  al
depositario. 
4. Il Consiglio puo' in ogni momento con un voto speciale decidere di
porre fine al presente Accordo, il quale cessera' alla data stabilita
dal Consiglio rimanendo inteso che gli obblighi assunti dai Membri in
virtu'  dell'articolo  25  sussistono  fino  a  quando  gli   impegni
finanziari relativi al funzionamento del presente Accordo  non  siano
stati onorati. Il Consiglio notifica al depositario questa decisione. 
5. Nonostante la cessazione in qualunque modo del  presente  Accordo,
il Consiglio continua ad esistere per tutto  il  tempo  necessario  a
liquidare l'Organizzazione, verificarne i conti e spartire gli averi; 
durante questo periodo esso esercita  i  poteri  e  le  funzioni  che
possono essergli necessari a questi fini. 
6. Nonostante le disposizioni del paragrafo  2  dell'articolo  58  un
Membro che  non  desidera  essere  Parte  al  presente  accordo  come
prorogato in virtu' del presente articolo, ne informa  il  Consiglio.
Questo Membro cessa di essere Parte al presente Accordo  a  decorrere
dall'inizio del periodo di proroga.