Articolo 61 Durata, proroga e fine 1. Il presente Accordo rimane in vigore fino alla fine del quinto anno completo del cacao successivo alla sua entrata in vigore, a meno che non sia prorogato in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo o che non vi sia posto fine prima, in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo. 2. Per tutto il tempo che l'Accordo e' in vigore, il Consiglio puo' con un voto speciale, decidere che sara' oggetto di nuovi negoziati affinche' il nuovo accordo negoziato possa entrare in vigore alla fine del quinto anno del cacao di cui al paragrafo 1 del presente articolo o alla fine di ogni periodo di proroga decisa dal Consiglio secondo il paragrafo 3 del presente articolo. 3. Il Consiglio puo', con un voto speciale, prorogare il presente Accordo nella sua totalita' o in parte per due periodi non superiori ognuno a due anni del cacao. Il Consiglio notifica questa proroga al depositario. 4. Il Consiglio puo' in ogni momento con un voto speciale decidere di porre fine al presente Accordo, il quale cessera' alla data stabilita dal Consiglio rimanendo inteso che gli obblighi assunti dai Membri in virtu' dell'articolo 25 sussistono fino a quando gli impegni finanziari relativi al funzionamento del presente Accordo non siano stati onorati. Il Consiglio notifica al depositario questa decisione. 5. Nonostante la cessazione in qualunque modo del presente Accordo, il Consiglio continua ad esistere per tutto il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione, verificarne i conti e spartire gli averi; durante questo periodo esso esercita i poteri e le funzioni che possono essergli necessari a questi fini. 6. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 58 un Membro che non desidera essere Parte al presente accordo come prorogato in virtu' del presente articolo, ne informa il Consiglio. Questo Membro cessa di essere Parte al presente Accordo a decorrere dall'inizio del periodo di proroga.