(Accordo - art. 62)
                             Articolo 62 
                             Emendamenti 
1. Il Consiglio, puo' con  voto  speciale,  raccomandare  alle  Parti
contraenti un emendamento al presente Accordo. L'emendamento entra in
vigore 100 giorni dopo che il Depositario ha  ricevuto  notifiche  di
accettazione da Parti contraenti che rappresentano il 75 % almeno dei
Membri esportatori raggruppanti almeno l'85 %  dei  voti  dei  Membri
esportatori, e di Parti contraenti che rappresentano almeno il  75  %
dei Membri importatori raggruppanti almeno l'85 % dei voti dei Membri
importatori, o ad una data  successiva  eventualmente  stabilita  dal
Consiglio con un voto speciale. Il Consiglio puo' fissare un termine,
prima dello scadere del quale le Parti contraenti  devono  notificare
al depositario che accettano l'emendamento e se l'emendamento non  e'
entratao in vigore allo scadere di questo termine, esso si  considera
ritirato. 
2. Se non e' stata effettuata, a nome di un Membro,  la  notifica  di
accettazione di un emendamento alla data della sua entrata in vigore,
tale Membro cessa in questa data di partecipare al presente Accordo a
meno che il Consiglio non decida di prolungare il  periodo  stabilito
per ricevere l'accettazione di questo Membro, in modo da consentirgli
di espletare le sue procedure interne. Il  Membro  non  e'  vincolato
dall'emendamento fino a quando non ha notificato la sua  accettazione
di detto emendamento. 
3. Quando adotta una raccomandazione di emendamento, il Consiglio in-
via al Depositario una copia dell'emendamento. Il  Consiglio  da'  al
depositario le informazioni necessarie a  determinare  se  il  numero
delle notifiche di accettazione  ricevute  e'  sufficiente  per  che'
l'emendamento possa entrare in vigore.