Articolo 63 Disposizioni supplementari e transitorie 1. Il presente Accordo e' considerato come sostitutivo dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao. 2. Tutte le disposizioni adottate in virtu' dell'Accordo internazionale del 1986 sul cacao dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi, oppure a nome di questi ultimi, che saranno in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo e per le quali non e' specificato che i loro effetti cessino in tale data, rimarranno in vigore, salvo se siano modificate dalle norme del presente Accordo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma sul presente Accordo alle date indicate. FATTO a Ginevra il sedici luglio millenoventonovantatre. I testi del presente Accordo in lingua araba, cinese, francese inglese, russa e spagnola fanno tutti ugualmente fede.