(Accordo - art. 63)
                             Articolo 63 
              Disposizioni supplementari e transitorie 
1. Il presente Accordo e' considerato come  sostitutivo  dell'Accordo
internazionale del 1986 sul cacao. 
2.  Tutte   le   disposizioni   adottate   in   virtu'   dell'Accordo
internazionale del 1986 sul cacao dall'Organizzazione o  da  uno  dei
suoi organi, oppure a nome di questi ultimi, che  saranno  in  vigore
alla data di entrata in vigore del presente Accordo e  per  le  quali
non  e'  specificato  che  i  loro  effetti  cessino  in  tale  data,
rimarranno in vigore, salvo  se  siano  modificate  dalle  norme  del
presente Accordo. 
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal  fine  debitamente  autorizzati,
hanno apposto la loro firma sul presente Accordo alle date indicate. 
FATTO a Ginevra il sedici luglio millenoventonovantatre. 
I testi del  presente  Accordo  in  lingua  araba,  cinese,  francese
inglese, russa e spagnola fanno tutti ugualmente fede.