Articolo 121 Regime giuridico delle isole 1. Un'isola e' una distesa naturale di terra circondata dalle acque, che rimane al di sopra del livello del mare ad alta marea. 2. Fatta eccezione per il disposto del numero 3, il mare territoriale, la zona contigua, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale di un'isola vengono determinate conformemente alle disposizioni della presente Convenzione relative ad altri territori terrestri. 3. Gli scogli che non si presentano all'insediamento umano ne' hanno una vita economica autonoma non possono possedere ne' la zona economica esclusiva ne' la piattaforma continentale.