(Convenzione - art. 121)
                            Articolo 121 
                    Regime giuridico delle isole 
   1. Un'isola e' una distesa  naturale  di  terra  circondata  dalle
acque, che rimane al di sopra del livello del mare ad alta marea. 
   2.  Fatta  eccezione  per  il  disposto  del  numero  3,  il  mare
territoriale, la zona contigua, la  zona  economica  esclusiva  e  la
piattaforma   continentale   di    un'isola    vengono    determinate
conformemente alle disposizioni della presente  Convenzione  relative
ad altri territori terrestri. 
   3. Gli scogli che non si  presentano  all'insediamento  umano  ne'
hanno una vita economica autonoma non possono possedere ne'  la  zona
economica esclusiva ne' la piattaforma continentale.