Articolo 20 1. Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione esporra' il trasgressore, nel territorio della Parte contraente dove e' stata commessa l'infrazione, alle sanzioni previste dalla legislazione di tale Parte contraente. 2. Qualora non sia possibile determinare il territorio sul quale una irregolarita' e' stata commessa, si riterra' che essa e' stata commessa sul territorio della Parte contraente dove e' stata constatata.