(Convenzione-art. 20)
                             Articolo 20 
   1.  Qualsiasi  infrazione   alle   disposizioni   della   presente
Convenzione esporra' il  trasgressore,  nel  territorio  della  Parte
contraente  dove  e'  stata  commessa  l'infrazione,  alle   sanzioni
previste dalla legislazione di tale Parte contraente. 
   2. Qualora non sia possibile determinare il territorio  sul  quale
una irregolarita' e' stata commessa, si riterra' che  essa  e'  stata
commessa  sul  territorio  della  Parte  contraente  dove  e'   stata
constatata.