Art. 23 Segnali visivi non ammessi 1 E' vietato portare segnali visivi diversi da quelli che sono prescritti o di utilizzarli in condizioni diverse da quelle prescritte o ammesse. 2 In deroga a quanto precede possono essere impiegate altre luci e segnalazioni per la comunicazione tra i battelli in servizio regolare di linea oppure tra gli stessi e la riva, a condizione che cio' non abbia a creare confusione con le luci e le segnalazioni menzionate nel presente regolamento. 3 E' vietato fare uso di bandiere che possano ostacolare la visibilita' o rendere difficile l'identificazione dei segnali previsti dal presente regolamento.