Art. 29 Battelli in stazionamento 1 I battelli in stazionamento, ad eccezione di quelli che sono ormeggiati a riva o in un luogo di stazionamento ufficialmente autorizzato, devono portare un fanale a luce ridotta di colore bianco sistemato in posizione visibile su tutto l'arco dell'orizzonte. 2 Quando la sicurezza della navigazione lo esige, gli impianti galleggianti devono essere illuminati in modo tale che la loro sagoma possa essere riconosciuta.