(Regolamento- art. 29)
Art. 29 Battelli in stazionamento 
1 I battelli in  stazionamento,  ad  eccezione  di  quelli  che  sono
ormeggiati a riva  o  in  un  luogo  di  stazionamento  ufficialmente
autorizzato, devono portare un fanale a luce ridotta di colore bianco
sistemato in posizione visibile su tutto l'arco dell'orizzonte. 
2 Quando la  sicurezza  della  navigazione  lo  esige,  gli  impianti
galleggianti devono essere illuminati in modo tale che la loro sagoma
possa essere riconosciuta.