Art. 16. Istanza di indennizzo: modalita' 1. Al fine di ottenere l'indennizzo di cui all'art. 29 dello statuto e 15 del presente regolamento, gli investitori devono presentare al Fondo apposita istanza, con firma digitale o autografa corredata di una copia del documento d'identita' e del codice fiscale, tramite, posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'investitore deve indicare l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo per i quali richiede l'indennizzo del Fondo e dichiarare se l'ammissione dei crediti stessi sia o no definitiva. L'istanza va corredata della seguente documentazione: a) copia autentica dello stato passivo, per la parte che riporta i crediti oggetto dell'istanza; b) certificato della cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, attestante se l'ammissione dei crediti sia stata o no oggetto di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F.; c) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., copia autentica del decreto del G.D. di scioglimento della riserva; d) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato o del decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo; e) nei casi di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato; f) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., copia autentica della sentenza o del decreto di omologazione del concordato passati in giudicato; g) attestazione degli organi della procedura concorsuale che il credito deriva dalla prestazione di servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 2 dello statuto e relativa Appendice e dalla mancata restituzione integrale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore; h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari dei crediti ammessi allo stato passivo non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 28 dello statuto. 2. La documentazione di cui al comma 1, lettera a), b), c), f) e g) puo' pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.