(Regolamento-art. 16)
                              Art. 16. 
                  Istanza di indennizzo: modalita' 
 
    1. Al fine di ottenere l'indennizzo  di  cui  all'art.  29  dello
statuto  e  15  del  presente  regolamento,  gli  investitori  devono
presentare al Fondo apposita istanza, con firma digitale o  autografa
corredata di  una  copia  del  documento  d'identita'  e  del  codice
fiscale, tramite, posta  elettronica  certificata,  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento  o  con  mezzi  che  garantiscano  la   prova
dell'avvenuto ricevimento. L'investitore deve indicare l'importo  dei
crediti ammessi allo stato passivo per i quali richiede  l'indennizzo
del Fondo e dichiarare se l'ammissione dei crediti stessi  sia  o  no
definitiva. L'istanza va corredata della seguente documentazione: 
      a) copia autentica  dello  stato  passivo,  per  la  parte  che
riporta i crediti oggetto dell'istanza; 
      b)  certificato  della  cancelleria  del  Tribunale  -  sezione
fallimentare, attestante se l'ammissione dei crediti sia stata  o  no
oggetto di opposizione ex art. 57, comma 5,  del  TUF,  ex  art.  87,
comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F.; 
      c) in caso di ammissione del credito  allo  stato  passivo  con
riserva ex art. 96, comma 3, L.F., copia autentica  del  decreto  del
G.D. di scioglimento della riserva; 
      d) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di  credito
ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F.,
copia autentica della sentenza passata in giudicato o del decreto del
G.D. di ammissione del credito allo stato passivo; 
      e) nei casi di opposizione ex art. 57, comma  5,  del  TUF,  ex
art. 87, comma 1, del TUB  ed  ex  art.  98,  comma  2,  L.F.,  copia
autentica della sentenza passata in giudicato; 
      f) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art.
93 del TUB ed ex articoli 124  e  160  L.F.,  copia  autentica  della
sentenza o del decreto di  omologazione  del  concordato  passati  in
giudicato; 
      g) attestazione degli organi della procedura concorsuale che il
credito  deriva  dalla  prestazione  di  servizi   e   attivita'   di
investimento di cui all'art. 2 dello statuto e relativa  Appendice  e
dalla mancata restituzione integrale del denaro e/o  degli  strumenti
finanziari o del loro controvalore; 
      h) dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  attestante
che nei confronti del titolare o dei contitolari dei crediti  ammessi
allo stato passivo non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione
di cui all'art. 28 dello statuto. 
    2. La documentazione di cui al comma 1, lettera a), b), c), f)  e
g) puo' pervenire al Fondo anche direttamente e in  forma  cumulativa
dagli organi della procedura concorsuale.