Art. 18. Accertamento delle disponibilita' finanziarie 1. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute, entro dieci giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle istanze di cui all'art. 17 del presente regolamento, procede all'accertamento delle proprie disponibilita' finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 29 dello statuto e dall'art. 15 del presente regolamento, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo, inclusi i crediti ammessi con riserva ex art. 96, comma 3, L.F. o che siano oggetto di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F.. 2. Per le istanze pervenute decorso il termine di cui al comma 1, salvo che nel frattempo non siano intervenuti eventi modificativi di situazioni pregresse, l'accertamento delle disponibilita' finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi sono determinati nella stessa misura e con le stesse modalita' di cui al comma 1. 3. Il Fondo provvede a disporre il pagamento degli indennizzi agli aventi diritto, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo in via definitiva, quanto prima e al piu' tardi entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del presente regolamento, e per le istanze di cui al comma 2, quanto prima e al piu' tardi entro novanta giorni dalla data in cui l'istanza e' pervenuta al Fondo, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli articoli 16 e 22 del presente regolamento, salvo quanto disposto dall'art. 21 del presente regolamento. 4. Nei casi di crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., ovvero di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., il Fondo provvede all'accantonamento degli indennizzi in conti individuali, infruttiferi, rubricati a nome degli aventi diritto; il pagamento e' disposto quanto prima e al piu' tardi entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), c), d) ed e) del presente regolamento, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli articoli 16 e 22 del presente regolamento, salvo quanto disposto dall'art. 21 del presente regolamento.