(Regolamento-art. 18)
                              Art. 18. 
            Accertamento delle disponibilita' finanziarie 
 
    1. Il Fondo, sulla base  delle  istanze  pervenute,  entro  dieci
giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione  delle  istanze
di cui all'art. 17 del presente regolamento, procede all'accertamento
delle proprie disponibilita' finanziarie destinate a copertura  degli
interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per  il
pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art.  29  dello
statuto e dall'art. 15 del  presente  regolamento,  relativamente  ai
crediti ammessi allo stato passivo, inclusi  i  crediti  ammessi  con
riserva ex art. 96, comma 3, L.F. o che siano oggetto di  opposizione
o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma  1,
del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F.. 
    2. Per le istanze pervenute decorso il termine di cui al comma 1,
salvo che nel frattempo non siano intervenuti eventi modificativi  di
situazioni pregresse, l'accertamento delle disponibilita' finanziarie
destinate  alla  copertura  degli  interventi  istituzionali   e   la
quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi  sono
determinati nella stessa misura e con le stesse modalita' di  cui  al
comma 1. 
    3. Il Fondo provvede a disporre  il  pagamento  degli  indennizzi
agli aventi diritto, relativamente  ai  crediti  ammessi  allo  stato
passivo in via definitiva, quanto prima e al piu' tardi entro novanta
giorni dalla scadenza del  termine  di  cui  all'art.  17,  comma  1,
lettera a) del presente regolamento, e per le istanze di cui al comma
2, quanto prima e al piu' tardi entro novanta giorni  dalla  data  in
cui  l'istanza   e'   pervenuta   al   Fondo,   subordinatamente   al
perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti
indicati agli articoli 16 e 22 del presente regolamento, salvo quanto
disposto dall'art. 21 del presente regolamento. 
    4. Nei casi di crediti ammessi allo stato passivo con riserva  ex
art. 96, comma 3, L.F., a seguito  di  insinuazione  o  dichiarazione
tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89  del  TUB
ed ex art. 101 L.F., ovvero di opposizione ex art. 57, comma  5,  del
TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma  2,  L.F.,  il
Fondo  provvede  all'accantonamento   degli   indennizzi   in   conti
individuali, infruttiferi, rubricati a nome degli aventi diritto;  il
pagamento e' disposto quanto prima  e  al  piu'  tardi  entro novanta
giorni dalla scadenza dei  termini  di  cui  all'art.  17,  comma  1,
lettera b), c), d) ed e) del presente  regolamento,  subordinatamente
al  perfezionamento,  da  parte  del  titolare  dell'indennizzo,  dei
documenti indicati agli articoli 16 e 22  del  presente  regolamento,
salvo quanto disposto dall'art. 21 del presente regolamento.