(Regolamento-art. 24)
                              Art. 24. 
                Previsioni di insufficiente realizzo 
 
    1.   Nella   situazione   prevista   dall'art.   102   L.F.,   il
riconoscimento del credito e la  verifica  della  sua  origine  dalla
prestazione dei servizi  e  attivita'  di  investimento,  cosi'  come
definiti  nell'art.  2  dello  statuto  e  relativa  Appendice,  sono
effettuati dal Fondo, che comunica le relative risultanze ai titolari
delle istanze di indennizzo  inoltrate  al  Fondo  con  le  modalita'
previste dall'art. 16, comma 1, del presente regolamento. 
    2. Il termine di  centottanta  giorni  di  cui  all'art.  17  del
presente regolamento, e il termine di dieci giorni di cui all'art. 18
del presente regolamento, decorrono dalla  data  di  ricezione  della
comunicazione dei decreti di cui all'art. 102, commi 1 e 3, L.F..  La
scadenza  del  termine  di  centottanta  giorni  non  e'   opponibile
all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilita'
di rispettarlo per causa ad esso non imputabile. 
    3. Il Fondo, sulla base  delle  istanze  pervenute,  entro  dieci
giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle  istanze,
procede all'accertamento  delle  proprie  disponibilita'  finanziarie
destinate  a  copertura  degli  interventi   istituzionali   e   alla
quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella
misura prevista  dall'art.  29  dello  statuto  e  dall'art.  15  del
presente regolamento. 
    4. Per le istanze pervenute decorso il termine di cui al comma 3,
salvo che nel frattempo non siano intervenuti eventi modificativi  di
situazioni pregresse, l'accertamento delle disponibilita' finanziarie
destinate  alla  copertura  degli  interventi  istituzionali   e   la
quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi  sono
determinati nella stessa misura e con le stesse modalita'  di  quelli
di cui al comma 3. 
    5. Il Fondo provvede  a  disporre  il  pagamento  dell'indennizzo
all'avente diritto, nei limiti di cui all'art.  29  dello  statuto  e
all'art. 15 del presente regolamento, quanto prima e  al  piu'  tardi
entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui  al  comma  2;
per le istanze di cui al comma 4, quanto prima e al piu' tardi  entro
novanta giorni dalla data in cui l'istanza  e'  pervenuta  al  Fondo,
salvo quanto disposto dall'art. 21 del presente regolamento. 
    6. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente  diritto  deve
produrre i seguenti documenti: 
      a) dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  attestante
che  nei  confronti  del  titolare  o  dei  contitolari  del  credito
riconosciuto  ai  sensi  del  comma  1  non  sussiste  alcuna   delle
situazioni di esclusione di cui all'art. 28 dello statuto; 
      b) in alternativa: 
        - atto di  quietanza,  sottoposto  ad  autentica  notarile  e
registrazione ai sensi della legge 16 febbraio  1913,  n.  89  e  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; 
        - dichiarazione, secondo fac simile indicato dal  Fondo,  con
firma  digitale  o  autografa,  corredata  da  copia  del   documento
d'identita' e del codice fiscale, con cui l'avente diritto  riconosce
che, con l'accredito mediante bonifico bancario del Fondo  sul  conto
corrente  a  lui  intestato  e  da  lui  indicato,   e'   soddisfatto
integralmente di ogni suo diritto nei confronti del Fondo e  rinuncia
a qualsiasi ulteriore pretesa a tale titolo.