(Allegato 3)
                                                           ALLEGATO 3 
                                                   (art. 11, comma 1) 
 
Obblighi  per  i  nuovi  edifici   o   gli   edifici   sottoposti   a
                     ristrutturazioni rilevanti 
 
1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a  ristrutturazioni
rilevanti, gli impianti  di  produzione  di  energia  termica  devono
essere progettati e realizzati in modo da garantire il  contemporaneo
rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia  prodotta  da
impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili,  del  50%  dei  consumi
previsti per l'acqua calda sanitaria  e  delle  seguenti  percentuali
della somma dei consumi previsti  per  l'acqua  calda  sanitaria,  il
riscaldamento e il raffrescamento: 
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio
e' presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; 
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio
e' presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; 
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio
e' rilasciato dal 1° gennaio 2017. 
2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti  tramite
impianti da fonti rinnovabili che  producano  esclusivamente  energia
elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti  per
la produzione  di  acqua  calda  sanitaria,  il  riscaldamento  e  il
raffrescamento. 
3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a  ristrutturazioni
rilevanti, la potenza elettrica degli impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili che devono essere obbligatoriamente  installati  sopra  o
all'interno dell'edificio o nelle relative  pertinenze,  misurata  in
kW, e' calcolata secondo la seguente formula: 
 
    


         1
     P = - . S
         k



    
 
Dove S e' la  superficie  in  pianta  dell'edificio  al  livello  del
terreno, misurata in m², e K e' un coefficiente (m²/kW) che assume  i
seguenti valori: 
a) K = 80, quando la richiesta  del  pertinente  titolo  edilizio  e'
presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; 
b) K = 65, quando la richiesta  del  pertinente  titolo  edilizio  e'
presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; 
c) K = 50, quando la richiesta  del  pertinente  titolo  edilizio  e'
presentata dal 1° gennaio 2017. 
4. In caso di utilizzo di  pannelli  solari  termici  o  fotovoltaici
disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere
aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e
lo stesso orientamento della falda. 
5. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l'edificio  sia
allacciato ad una rete di teleriscaldamento  che  ne  copra  l'intero
fabbisogno di  calore  per  il  riscaldamento  degli  ambienti  e  la
fornitura di acqua calda sanitaria. 
6. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai  precedenti  commi
sono incrementati del 10%. 
7. L'impossibilita' tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli
obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi  deve  essere
evidenziata  dal  progettista  nella   relazione   tecnica   di   cui
all'articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica
2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilita'  di
tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. 
8. Nei casi di cui al comma 7, e' fatto obbligo di ottenere un indice
di prestazione energetica complessiva dell'edificio (I)  che  risulti
inferiore rispetto al pertinente  indice  di  prestazione  energetica
complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192
del 2005 e  successivi  provvedimenti  attuativi(I192)  nel  rispetto
della seguente formula: 
 
 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
 
Dove: 
 
- %obbligo e' il valore della percentuale  della  somma  dei  consumi
previsti  per  l'acqua  calda  sanitaria,  il  riscaldamento   e   il
raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 1, tramite
fonti rinnovabili; 
- %effettiva e' il valore della percentuale effettivamente  raggiunta
dall'intervento; 
- Pobbligo e'  il  valore  della  potenza  elettrica  degli  impianti
alimentati da fonti rinnovabili che devono  essere  obbligatoriamente
installati ai sensi del  comma  3;  Eeffettiva  e'  il  valore  della
potenza elettrica degli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili
effettivamente installata sull'edificio.