Regolamento aggiuntivo del 23 maggio 1973 a modifica del Regolamento
sanitario Internazionale (1969) in particolare degli articoli 11, 21,
da 63 a 71 e 92.
La ventiseiesima Assemblea mondiale della sanita',
CONSIDERANDO che occorre modificare alcune disposizioni del
Regolamento sanitario internazionale (1969); e
VISTI gli articoli 2 k), 21 a) e 22 della Costituzione
dell'Organizzazione mondiale della sanita',
ADOTTA, il 23 maggio 1973, il seguente Regolamento aggiuntivo:
ART. I
TITOLO I. - DEFINIZIONI
Art. 1
Sostituire la definizione dell'"aeroporto" con la seguente:
"Aeroporto indica ogni aeroporto che lo Stato membro nel cui
territorio e' situato ha designato come aeroporto di arrivo e di
partenza destinato al traffico aereo internazionale e in cui si
adempiono le formalita' di dogana, di controllo delle persone, di
sanita' pubblica, di controllo veterinario e fitosanitario e altre
formalita' analoghe".
TITOLO III. - ORGANIZZAZIONE SANITARIA
Art. 21
Paragrafo 1: Sopprimere le lettere b) e c).
TITOLO V. - DISPOSIZIONI RELATIVE A CIASCUNA DELLE MALATTIE SOGGETTE
AL REGOLAMENTO
Capitolo II - Colera
Art. 63
Da sopprimere
Art. 64
Attribuirgli il numero 63 e modificarlo come segue:
"1. - Se, all'arrivo di una nave, aeromobile, treno, veicolo
stradale o altro mezzo di trasporto, viene constatato un caso di
colera o se a bordo di esso si e' verificato un caso di colera,
l'Autorita' sanitaria:
a) puo' sottoporre i passeggeri, o i membri dell'equipaggio
ritenuti sospetti, ad una sorveglianza o ad un isolamento per un
periodo che non deve superare i cinque giorni a partire dalla data
dello sbarco;
b) e' responsabile del controllo del prelevamento e della
eliminazione, in condizioni igieniche, delle riserve di acqua, degli
alimenti (ad esclusione del carico), degli escrementi umani, delle
acque di scarico comprese le acque di stiva, delle sostanze residue e
di ogni altra sostanza considerata contaminata, nonche' della
disinfezione dei serbatoi d'acqua e del materiale usato per la
manipolazione degli alimenti.
2. - Una volta applicate le misure previste alla lettera b), la
nave, l'aeromobile, il treno, il veicolo stradale od altro mezzo di
trasporto sono ammessi alla libera pratica".
Art. 65-69
Da sopprimere
Art. 70
Attribuirgli il numero 64 e modificarlo come segue:
"Le derrate alimentari facenti parte del carico che si trovino a
bordo di una nave, aeromobile, treno, veicolo stradale o altro mezzo
di trasporto sul quale si sia verificato un caso di colera durante il
viaggio possono essere sottoposti ad esame batteriologico solo dalle
Autorita' sanitarie del Paese di destinazione finale".
Art. 71
Da mantenere senza modifiche, ma attribuendogli il numero 65.
TITOLO VI. - DOCUMENTI SANITARI
Art. 92
Al paragrafo 1, sostituire "Appendici 1, 2, 3 e 4" con "Appendici
1, 2 e 3", l'Appendice 2 essendo stata soppressa e le seguenti
rinumerate.
Modificare come segue il paragrafo 3:
"3.- I certificati internazionali di vaccinazione debbono essere
firmati di proprio pugno da un medico o da altra persona abilitata
dall'Amministrazione sanitaria nazionale; un timbro ufficiale non
puo' essere considerato sostitutivo della firma".
Nel paragrafo 5, sostituire "Appendici 2, 3 e 4" con "Appendici 2 e
3".
Appendice 2. Da sopprimere, in quanto le Appendici successive sono
state rinumerate.