(Regolamento aggiuntivo-art. I)
Regolamento aggiuntivo del 23 maggio 1973 a modifica del  Regolamento
sanitario Internazionale (1969) in particolare degli articoli 11, 21,
                          da 63 a 71 e 92. 
 
  La ventiseiesima Assemblea mondiale della sanita', 
  CONSIDERANDO che occorre modificare alcune disposizioni del 
Regolamento sanitario internazionale (1969); e 
  VISTI  gli  articoli  2  k),  21  a)  e   22   della   Costituzione
dell'Organizzazione mondiale della sanita', 
  ADOTTA, il 23 maggio 1973, il seguente Regolamento aggiuntivo: 
 
                               ART. I 
 
TITOLO I. - DEFINIZIONI 
 
Art. 1 
  Sostituire  la  definizione  dell'"aeroporto"  con   la   seguente:
"Aeroporto  indica  ogni  aeroporto  che  lo  Stato  membro  nel  cui
territorio e' situato ha designato come  aeroporto  di  arrivo  e  di
partenza destinato al traffico  aereo  internazionale  e  in  cui  si
adempiono le formalita' di dogana, di  controllo  delle  persone,  di
sanita' pubblica, di controllo veterinario e  fitosanitario  e  altre
formalita' analoghe". 
 
TITOLO III. - ORGANIZZAZIONE SANITARIA 
 
Art. 21 
 
  Paragrafo 1: Sopprimere le lettere b) e c). 
 
TITOLO V. - DISPOSIZIONI RELATIVE A CIASCUNA DELLE MALATTIE SOGGETTE 
AL REGOLAMENTO 
 
Capitolo II - Colera 
 
Art. 63 
  Da sopprimere 
 
Art. 64 
 
  Attribuirgli il numero 63 e modificarlo come segue: 
  "1. - Se,  all'arrivo  di  una  nave,  aeromobile,  treno,  veicolo
stradale o altro mezzo di trasporto,  viene  constatato  un  caso  di
colera o se a bordo di esso si  e'  verificato  un  caso  di  colera,
l'Autorita' sanitaria: 
    a) puo' sottoporre  i  passeggeri,  o  i  membri  dell'equipaggio
ritenuti sospetti, ad una sorveglianza o  ad  un  isolamento  per  un
periodo che non deve superare i cinque giorni a  partire  dalla  data
dello sbarco; 
    b)  e'  responsabile  del  controllo  del  prelevamento  e  della
eliminazione, in condizioni igieniche, delle riserve di acqua,  degli
alimenti (ad esclusione del carico), degli  escrementi  umani,  delle
acque di scarico comprese le acque di stiva, delle sostanze residue e
di  ogni  altra  sostanza  considerata  contaminata,  nonche'   della
disinfezione dei serbatoi  d'acqua  e  del  materiale  usato  per  la
manipolazione degli alimenti. 
    2. - Una volta applicate le misure previste alla lettera  b),  la
nave, l'aeromobile, il treno, il veicolo stradale od altro  mezzo  di
trasporto sono ammessi alla libera pratica". 
 
Art. 65-69 
 
  Da sopprimere 
 
Art. 70 
 
  Attribuirgli il numero 64 e modificarlo come segue: 
  "Le derrate alimentari facenti parte del carico che  si  trovino  a
bordo di una nave, aeromobile, treno, veicolo stradale o altro  mezzo
di trasporto sul quale si sia verificato un caso di colera durante il
viaggio possono essere sottoposti ad esame batteriologico solo  dalle
Autorita' sanitarie del Paese di destinazione finale". 
 
Art. 71 
 
  Da mantenere senza modifiche, ma attribuendogli il numero 65. 
 
TITOLO VI. - DOCUMENTI SANITARI 
 
Art. 92 
 
  Al paragrafo 1, sostituire "Appendici 1, 2, 3 e 4"  con  "Appendici
1, 2 e 3", l'Appendice  2  essendo  stata  soppressa  e  le  seguenti
rinumerate. 
  Modificare come segue il paragrafo 3: 
  "3.- I certificati internazionali di  vaccinazione  debbono  essere
firmati di proprio pugno da un medico o da  altra  persona  abilitata
dall'Amministrazione sanitaria nazionale;  un  timbro  ufficiale  non
puo' essere considerato sostitutivo della firma". 
  Nel paragrafo 5, sostituire "Appendici 2, 3 e 4" con "Appendici 2 e
3". 
  Appendice 2. Da sopprimere, in quanto le Appendici successive  sono
state rinumerate.