(Regolamento aggiuntivo-art. IV)
                               ART. IV 
 
  Saranno applicabili al presente Regolamento aggiuntivo le  seguenti
disposizioni finali del Regolamento sanitario internazionale  (1969):
paragrafo 3 dell'art. 100, paragrafo  1  e  2  e  primo  periodo  del
paragrafo 5 dell'art. 101, art. 102, art. 103 (la data del 1  gennaio
1971 e' stata sostituita da quella indicata all'art. III del presente
Regolamento aggiuntivo), e art. da 104 a 107 inclusi. 
 
  IN FEDE DI CHE  abbiamo  apposto  le  nostre  firme  e  sigilli  il
ventiquattro maggio 1973, a Ginevra. 
 
                             J. SULIANTI 
                                       Presidente della ventiseiesima 
                                     Assemblea mondiale della sanita' 
 
  M. G. CANDAU 
  Direttore Generale dell'Organizzazione 
  mondiale della sanita'