ART. IV Saranno applicabili al presente Regolamento aggiuntivo le seguenti disposizioni finali del Regolamento sanitario internazionale (1969): paragrafo 3 dell'art. 100, paragrafo 1 e 2 e primo periodo del paragrafo 5 dell'art. 101, art. 102, art. 103 (la data del 1 gennaio 1971 e' stata sostituita da quella indicata all'art. III del presente Regolamento aggiuntivo), e art. da 104 a 107 inclusi. IN FEDE DI CHE abbiamo apposto le nostre firme e sigilli il ventiquattro maggio 1973, a Ginevra. J. SULIANTI Presidente della ventiseiesima Assemblea mondiale della sanita' M. G. CANDAU Direttore Generale dell'Organizzazione mondiale della sanita'