(Allegato D)
                                                           Allegato D 
                             (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1) 
 
            ELENCO DELLE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 
           PER I LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI ALL'Art. 70 
 
    1. Cassa nazionale del notariato. 
    2. Cassa azionale di previdenza  ed  assistenza  a  favore  degli
avvocati e procuratori. 
    3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti. 
    4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari. 
    5. Ente nazionale di previdenza e assistenza medici. 
    6. Cassa nazionale di  previdenza  ed  assistenza  a  favore  dei
geometri. 
    7. Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi. 
    8. Cassa nazionale di  previdenza  ed  assistenza  a  favore  dei
dottori commercialisti. 
    9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli  ingegneri
e gli architetti liberi professionisti. 
    10. Cassa nazionale di previdenza  ed  assistenza  a  favore  dei
ragionieri e periti commerciali. 
    11. Ente nazionale di previdenza e assistenza  per  i  consulenti
del lavoro. 
 
Note all'allegato D:
    - La  legge  11 dicembre  1990,  n.  379,  recante "Indennita' di
maternita'   per  le  libere  professioniste",  e'  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 293 del 17 dicembre 1990, si riporta il testo
dell'art. 1:
    "Art. 1 (Destinazione e misura dell'indennita'). - 1. A decorrere
dal  1o gennaio  1991,  a  ogni  iscritta a una cassa di previdenza e
assistenza per i liberi professionisti di cui alla tabella A allegata
alla  presente  legge  corrisposta  un'indennita' di maternita' per i
periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti
la  data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva
del parto.
    2.  L'indennita'  di  cui  al comma i viene corrisposta in misura
pari  all'80  per  cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e
denunciato  ai  fini  fiscali dalla libera professionista nel secondo
anno precedente a quello della domanda.
    3.  In  ogni  caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere
inferiore  a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura
pari  all'80  per  cento  del  salario  minimo  giornaliero stabilito
dall'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  26 settembre 1981, n. 537, e successive
modificazioni,   nella   misura   risultante,  per  la  qualifica  di
impiegato,  dalla  tabella A e dai successivi decreti ministeriali di
cui al secondo comma del medesimo articolo.".