Allegato D (legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1) ELENCO DELLE CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI DI CUI ALL'Art. 70 1. Cassa nazionale del notariato. 2. Cassa azionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori. 3. Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti. 4. Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari. 5. Ente nazionale di previdenza e assistenza medici. 6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri. 7. Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi. 8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti. 9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti. 10. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali. 11. Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro.
Note all'allegato D: - La legge 11 dicembre 1990, n. 379, recante "Indennita' di maternita' per le libere professioniste", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 1990, si riporta il testo dell'art. 1: "Art. 1 (Destinazione e misura dell'indennita'). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 1991, a ogni iscritta a una cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti di cui alla tabella A allegata alla presente legge corrisposta un'indennita' di maternita' per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto. 2. L'indennita' di cui al comma i viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda. 3. In ogni caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.".