Art. 10. Nessuno potra' essere ammesso agli incanti se non comprovera' di aver depositato in una cassa dello Stato, a garanzia della sua offerta, il decimo del prezzo pel quale gl'incanti sono aperti. Il deposito potra' essere fatto anche in titoli del Debito pubblico, od in titoli, di cui all'art. 17 della Legge 15 agosto 1867, al valor nominale.