(Modulo D - Parte II-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
  Nessuno potra' essere ammesso agli incanti se  non  comprovera'  di
aver depositato in una  cassa  dello  Stato,  a  garanzia  della  sua
offerta, il decimo del prezzo pel quale gl'incanti  sono  aperti.  Il
deposito potra' essere fatto anche in titoli del Debito pubblico,  od
in titoli, di cui all'art. 17 della Legge 15 agosto  1867,  al  valor
nominale.